L’amministratore deve rivelare chi non paga le spese del condominio, la sentenza della Cassazione

Per anni gli amministratori non hanno rivelato i nomi dei debitori per la privacy, la Cassazione ribalta questa impostazione
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I libri contabili del condominio devono poter essere accessibili a ogni condomino. Non può essere richiamata la tutela alla privacy. Lo stesso vale per l’anagrafe condominiale. A stabilirlo è stata la Cassazione con l’ordinanza 7823/2026 depositata il 31 marzo. È però vietato esporre avvisi di mora o sollecitazioni di pagamento in spazi condominiali aperti a terzi. Scopriamo come cambia lo scenario.

Cosa stabilisce la sentenza della Cassazione

Svolta storica, quindi, per i perimetri della privacy in condominio. Per i giudici della Suprema Corte, infatti, ogni proprietario di casa ha l’interesse legittimo a verificare come vengono utilizzate le somme versate per le spese del condominio e, quindi, sapere se eventuali ammanchi siano dovuti alla morosità di altri. 

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I condomini possono quindi conoscere la posizione degli altri proprietari, conoscere i nomi di chi non paga consente di capire perché il bilancio presenta buchi e, eventualmente, perché vengono richieste spese straordinarie. Si tratta di una sentenza che potrebbe porre fine a una più annose questioni delle assemblee di condominio, il sospetto che vi sia qualcuno non versi le quote.

Chi può fare la richiesta della documentazione contabile del condominio

L’accesso alla documentazione contabile e all’anagrafe condominiale non può dunque essere negato al singolo condomino richiamando la tutela della privacy. Tutti hanno il diritto di conoscere la morosità degli altri. Non si possono però esporre avvisi di mora o sollecitazioni di pagamento in spazi condominiali accessibili a terzi.

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Gli articoli 1129 e 1130 bis del Codice civile

Secondo quanto precisato dall’ordinanza 7823/2026 della Cassazione, come riportato dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore, gli articoli 1129, comma II, e 1130 bis, comma I, del Codice civile stabiliscono che i condòmini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e che l’amministratore è tenuto anche, previo rimborso della spesa, a fornire copia, da lui firmata, dei registri obbligatori che deve tenere, di conseguenza anche dell’anagrafe condominiale.

Cosa prevede la riforma del condominio 2012

I giudici di Cassazione hanno poi precisato che, per evitare contenziosi, la riforma del condominio del 2012 “ha comportato necessariamente, come chiarito dallo stesso Garante della privacy, la conoscibilità, da parte del singolo condomino, delle informazioni concernenti i partecipanti alla compagine condominiale senza la necessità del loro consenso e, in particolare, le spese e gli inadempimenti dei condòmini, sia al momento del rendiconto annuale, sia per esplicita richiesta all’amministratore”. 

C’è solo un limite, ossia il divieto di divulgazione delle informazioni sulle spese o sulle morosità al di fuori dell’ambito dell’assemblea condominiale. Di conseguenza, è vietato esporre avvisi di mora o sollecitazioni di pagamento in spazi condominiali accessibili a terzi.

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