Soprattutto all’interno di unità abitative mediamente piccole, la necessità di ottimizzare gli spazi solleva molti interrogativi sulla gestione degli elettrodomestici più ingombranti. Ad esempio, è possibile installare l’asciugatrice in un garage condominiale? Per quanto possa sembrare una soluzione conveniente, l’installazione deve innanzitutto confrontarsi con norme civilistiche, regolamenti condominiali e prescrizioni di sicurezza. Non esiste un divieto assoluto stabilito dalla normativa nazionale, tuttavia serve un’attenta valutazione perché l’apparecchio, oltre a produrre rumore, potrebbe anche generare un calore pericoloso in ambienti poco ventilati.
- Si possono tenere elettrodomestici nel garage condominiale
- Cosa è consentito tenere e cosa no in un garage condominiale
- Gli elettrodomestici in cantina sono vietati in condominio?
- Il ruolo del regolamento sull’asciugatrice in garage
- L’asciugatrice nel garage di proprietà esclusiva
- Si può mettere l’asciugatrice in un garage comune?
- Le regole di sicurezza da rispettare
- L’asciugatrice si rovina in cantina o in garage?
Si possono tenere elettrodomestici nel garage condominiale
Prima di procedere all’installazione di un’asciugatrice in garage, è innanzitutto necessario chiedersi quando effettivamente il box condominiale possa ospitare elettrodomestici. Molto dipende dalla natura dello spazio:
- se il garage è di proprietà esclusiva, l’installazione di apparecchi è generalmente ammessa senza la necessità di ottenere un’autorizzazione assembleare, a condizione che non si alteri la sua destinazione d’uso e si rispetti la stabilità, la sicurezza e il decoro dell’immobile, ai sensi dell’articolo 1122 del Codice Civile;
- nei garage condivisi, le modalità d’azione potrebbero essere più ristrette. L’uso più intenso della cosa comune, ai sensi dell’articolo 1102 del Codice Civile, è ammesso. Tuttavia, se l’installazione rischia di limitare in modo significativo l’uso paritario degli altri condomini o di modificare sostanzialmente la destinazione d’uso dello spazio comune, può rendersi necessaria una delibera assembleare ai sensi dell’articolo 1117-ter del Codice Civile.
In ogni caso, prima di procedere all’effettiva predisposizione dell’apparecchio - ad esempio, una lavatrice in garage - è utile darne preventiva comunicazione all’amministratore, affinché ne possa essere valutato l’impatto sulla stabilità, la sicurezza e il decoro dello stabile.
Cosa è consentito tenere e cosa no in un garage condominiale
Oltre alle previsioni generali del Codice Civile, per stabilire quali apparecchi si possano effettivamente conservare in garage, è necessario prendere in considerazione anche le principali normative sulla sicurezza. Ad esempio, il D.M. dell’1 febbraio 1986 - e le sue successive modifiche, come il D.M. del 15 maggio 2020.
Di norma, nei garage non è possibile introdurre oggetti o svolgere attività che aumentino sensibilmente il rischio d’incendio o modifichino la destinazione d’uso di autorimessa. Di conseguenza:
- sono consentiti attrezzi per la manutenzione ordinaria di auto o altri veicoli, scaffalature leggere e alcuni elettrodomestici, purché rimangano accessori rispetto alla funzione primaria di ricovero veicoli e siano installati in modo completamente rimovibile;
- non sono ammessi materiali infiammabili o combustibili in quantità significative, attività che generano calore o scintille, lo stoccaggio di rifiuti, né apparecchi che, per le loro caratteristiche, risultino incompatibili con le norme antincendio applicabili.
Ancora, nella valutazione deve rientrare anche il possibile disturbo agli altri condomini. In particolare, ai sensi dell’articolo 844 del Codice Civile, non si possono generare immissioni intollerabili di rumori, odori o fumi. Ancora, non è possibile sovraccaricare gli impianti comuni o causare danni alle parti condominiali o private altrui: in tal caso, il responsabile ne risponde direttamente, in base all’articolo 2051 del Codice Civile.
Gli elettrodomestici in cantina sono vietati in condominio?
Discorso del tutto analogo per la cantina, spesso destinata a magazzino, anche se la valutazione può essere più stringente in virtù di una minore ventilazione rispetto ai garage. Anche in questo caso:
- in una cantina di proprietà esclusiva è possibile collocare elettrodomestici - come, appunto, l’asciugatrice, se non comportano rischi per la stabilità, la sicurezza o il decoro dello stabile. Inoltre, l'apparecchio non deve sovraccaricare l’impianto elettrico o idraulico, né provocare danni alle parti comuni o private;
- in una cantina comune, può essere invece necessaria una delibera assembleare, perché l’uso più intenso delle parti comuni - ai sensi dell’articolo 1102 del Codice Civile - potrebbe interferire con la destinazione dello spazio come deposito collettivo.
Dopodiché, bisogna considerare che le cantine sono più soggette a condensa e umidità, di conseguenza potrebbero non rappresentare la soluzione ideale per gli elettrodomestici, con il rischio di guasti, formazioni di muffe o cortocircuiti.
Il ruolo del regolamento sull’asciugatrice in garage
Verificate le principali previsioni di legge, e la natura degli spazi a propria disposizione, finalmente si può mettere l’asciugatrice in garage? Prima di procedere, è necessario un controllo ulteriore, in base al regolamento condominiale vigente. In particolare:
- il regolamento assembleare può introdurre limitazioni su orari di utilizzo, livello di rumore degli elettrodomestici e gestione degli impianti comuni;
- il regolamento contrattuale può contenere imposizioni più rigide, come divieti assoluti d’installazione di apparecchi non legati al ricovero dei veicoli, anche per i box esclusivi.
Eventuali modifiche al regolamento contrattuale richiedono l’unanimità dei condomini. Allo stesso modo, se si configura un uso più intenso delle parti comuni che può minare i diritti degli altri proprietari con un cambio di destinazione d’uso, l’articolo 1117-ter impone i 4/5 degli intervenuti, purché rappresentino anche i 4/5 del valore in millesimi dello stabile.
L’asciugatrice nel garage di proprietà esclusiva
Entrando maggiormente nel dettaglio, quando il garage è di proprietà esclusiva e non vi sono particolari limiti da regolamento, si può installare un’asciugatrice anche in garage, nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 1122 del Codice Civile. Con la sentenza 14671/2014 la Cassazione ha ribadito che il proprietario può destinare il box alle proprie esigenze, purché non ne snaturi la funzione principale di autorimessa e rispetti i limiti di legge.
Tuttavia, l’installazione deve essere tale da non trasformare stabilmente il locale in una lavanderia prevalente, operazione che potrebbe richiedere una variazione catastale e permessi comunali se altera in modo significativo la destinazione originaria.
È opportuno dare preventiva comunicazione all’amministratore ai sensi dell’articolo 1122 del Codice Civile, soprattutto se l’installazione comporta opere impiantistiche o interventi che potrebbero incidere sulla stabilità, sicurezza o decoro dell’edificio.
Si può mettere l’asciugatrice in un garage comune?
Nei garage comuni l’operazione è invece più complessa, perché coinvolge spazi destinati all’uso in condominio.
In genere, l’asciugatrice in condominio può essere installata se temporanea, rimovibile e senza carichi permanenti sugli impianti condivisi. Di norma, si renderà necessario:
- un uso conforme all’articolo 1102 del Codice Civile, che permette al singolo condomino di servirsi della parte comune purché non ne alteri la destinazione d’uso e non impedisca agli altri un uso paritario;
- una delibera assembleare con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio, qualora non vi sia modifica della destinazione d’uso;
- una delibera assembleare con le maggioranze rafforzate previste dall’articolo 1117-ter del Codice Civile - 4/5 dei partecipanti al condominio e 4/5 del valore dello stabile - solo se si configura una vera e propria modifica della destinazione d’uso.
Le regole di sicurezza da rispettare
Sul fronte delle regole di sicurezza da rispettare - oltre a quanto già stabilito dalle norme antincendio, elencate in precedenza - è anche indispensabile verificare che:
- l’impianto elettrico supporti il carico dell’asciugatrice e, soprattutto, che vi sia un’adeguata messa a terra e la necessaria protezione differenziale;
- vi sia un’adeguata ventilazione, per disperdere calore e umidità prodotta;
- lo scarico della condensa sia collegato alle condotte delle acque nere o a un pozzetto sifonato, perché non sempre è permesso nelle acque bianche;
- il locale sia dotato di estintori o altri strumenti per gestire eventuali incendi.
L’asciugatrice si rovina in cantina o in garage?
Infine, è utile chiedersi se valga davvero la pena di installare l’asciugatrice in cantina o in garage: trattandosi di ambienti tendenzialmente chiusi e umidi, l’apparecchio potrebbe infatti danneggiarsi. Ad esempio:
- un’asciugatrice in un garage freddo può alimentare il rischio di condensa, con la possibile formazione di corrosioni o danni al motore;
- l’apparecchio emette calore e vapore che, in un ambiente freddo e poco ventilato, potrebbe portare alla formazione di condensa e umidità sulle pareti.
È decisamente consigliato posizionare l’elettrodomestico su una pedana rialzata, nonché scegliere modelli dalla ridotta emissione di calore e certificati per funzionare correttamente anche in ambienti freddi.








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