Cancello sul pianerottolo condominiale: quando si può installare

Si può predisporre un cancello sul pianerottolo condominiale come uso più intenso della cosa comune, con alcune limitazioni
Cancello sul pianerottolo
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La gestione delle parti comuni in condominio richiede sempre un ottimo bilanciamento tra le esigenze dei singoli e quelle della collettività. Vi sono alcune situazioni, tuttavia, che richiedono un’attenzione maggiore: ad esempio, si può installare un cancello sul pianerottolo condominiale? In linea generale, è possibile procedere ai sensi dell’articolo 1102 del Codice Civile, purché non si ostacoli il transito, non si alteri il decoro architettonico e non si impedisca ad altri di usare o accedere alle parti comuni. Non è normalmente richiesta una delibera assembleare, a meno che non vengano violate specifiche disposizioni da regolamento.

Cosa posso mettere sul pianerottolo

Prima di analizzare in quali situazioni sia possibile installare un cancello all’interno degli spazi comuni dello stabile, è utile chiedersi cosa si può mettere su un pianerottolo condominiale. In linea generale, l’articolo 1102 del Codice Civile permette a ogni condomino di avvalersi delle parti comuni, purché non ne modifichi la destinazione o impedisca ad altri un uso paritario.

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Ciò significa che si possono collocare oggetti sul pianerottolo condominiale, preferibilmente nello spazio antistante alla propria porta, purché di dimensioni ridotte, senza intralciare il passaggio o trasformando l’area in una sorta di prolungamento del proprio appartamento privato. Di solito, tra gli elementi tollerati vi sono:

  • zerbini e tappetini d’ingresso, di dimensioni contenute;
  • portaombrelli o piccoli portaoggetti fissati alla propria parete;
  • piante ornamentali in vaso, purché non riducano lo spazio d’accesso o blocchino le vie di fuga;
  • elementi decorativi leggeri, come quadri e specchi, senza compromettere l’armonia complessiva del pianerottolo.

Gli oggetti dovranno essere rimovibili e non fissati in modo permanente, proprio per non alterare la destinazione d’uso del pianerottolo.

Cosa è vietato mettere sul pianerottolo condominiale

Per contro, non è consentito trasformare il pianerottolo in un’area di deposito personale o di uso esclusivo, proprio perché i ballatoi sono comuni ai sensi dell’articolo 1117 del Codice Civile. Non sono quindi generalmente ammessi oggetti ingombranti o permanenti, che potrebbero rendere difficile il passaggio o, ancora, impedire l’uso della parte comune agli altri condomini. Ad esempio, sono tipicamente vietati sul pianerottolo condominiale:

  • mobili e armadietti che riducono sensibilmente lo spazio di passaggio;
  • mezzi ingombranti, come biciclette o monopattini, lasciati in modo fisso;
  • stendibiancheria o contenitori per rifiuti, soprattutto se intralciano il transito;
  • qualsiasi elemento che crei ingombro strutturale o visivo, alterando la funzione principale del pianerottolo.
Cancello sul pianerottolo
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È utile ricordare che, oltre a quanto previsto dall’articolo 1102 del Codice Civile, il regolamento condominiale potrebbe contenere dei limiti più stringenti.

È legittimo installare un cancello sul pianerottolo condominiale?

Date le precedenti considerazioni, e rispettando i criteri di un uso più intenso previsti dall’articolo 1102 del Codice Civile, è legittimo installare un cancello sulle parti comuni, come ad esempio sul pianerottolo? Molto dipende dalla natura del cancelletto sul pianerottolo e, soprattutto, dalle sue funzioni principali. In particolare:

  • se si tratta di una struttura di piccole dimensioni, posizionata davanti alla propria porta d’ingresso per ragioni di sicurezza, che non blocca il passaggio verso le altre unità o le vie di fuga, non vi sono particolari limitazioni;
  • se il cancello blocca l’intero pianerottolo o una sua porzione significativa, impedendo il transito o trasformando lo spazio in un ambiente chiuso riservato a un solo condomino, non è invece possibile procedere. 

Con l’ordinanza 8012/2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che un intervento di questo tipo può essere legittimo ai sensi dell’articolo 1102 del Codice Civile, quando riguarda una porzione limitata di pianerottolo, non altera la destinazione del bene comune e non impedisce concretamente il transito agli altri condomini.

Quali requisiti deve avere il cancello sul pianerottolo

Oltre a verificare la possibilità di installazione, in base all’uso più intenso delle parti comuni, è anche utile capire quali siano i requisiti che il cancello deve presentare. Non vi sono particolari caratteristiche definite per legge, tuttavia è sempre meglio preferire soluzioni che:

  • rispettino il decoro architettonico, ovvero che non alterino l’armonia estetica dell’edificio. Materiali, colori e design devono essere quindi affine allo stile delle parti comuni;
  • garantiscono un’adeguata sicurezza, con materiali solidi, certificati e forme che non creino pericoli. Inoltre, è indispensabile rispettare sia le norme antincendio che garantire i criteri di accessibilità;
  • prevedano dimensioni ridotte, tali da occupare la minor superficie possibile, e posizionati in modo da lasciare spazio sufficiente per il passaggio degli altri condomini;
  • sottoposti a regolare manutenzione, perché il condomino che li installa è responsabile sia della sua conservazione che di eventuali spese di riparazione.

I limiti all’installazione da regolamento condominiale

Bisogna però considerare che il regolamento di condominio può prevedere limitazioni ulteriori rispetto a quelle di legge, definendo specifici criteri per l’uso del pianerottolo condominiale. In linea generale:

  • il regolamento assembleare può definire prescrizioni su materiali, colori e dimensioni dei manufatti, così come l’obbligo di preventivo avviso all’amministratore;
  • il regolamento contrattuale può includere vincoli più rigidi, come anche il divieto totale d’installazione dei cancelletti sui pianerottoli.

In presenza di specifiche norme, l’installazione del cancello può essere contestata e il condominio ne può richiedere la rimozione.

Quando serve l’approvazione dell’assemblea per il cancello

Sebbene nella maggior parte dei casi l’installazione di un cancello di modeste dimensioni non richieda approvazione assembleare, proprio perché ricade nell’uso più intenso della cosa comune, in specifiche situazioni una delibera si rende necessaria. In particolare, bisognerà vagliare il parere dell’assemblea se:

  • l’intervento si configura come una vera innovazione, che incide sul decoro architettonico, la sicurezza e la stabilità dello stabile;
  • si modifica la destinazione d’uso comune del pianerottolo;
  • si creano possibili pregiudizi all’uso o al transito da parte degli altri condomini;
  • il regolamento prevede espressamente l’obbligo di autorizzazione preventiva.

Le maggioranze necessarie cambiano a seconda dell’intervento, in base ai quorum definiti dall’articolo 1136 del Codice Civile. Ad esempio, per molte innovazioni ai sensi dell’articolo 1120 del Codice Civile, è richiesta la maggioranza dei presenti che rappresenti almeno i due terzi del valore dello stabile, mentre per interventi più rilevanti i quorum possono essere ulteriormente elevati.

Ancora, in base all’articolo 1117-ter del Codice Civile, per i cambi di destinazione d’uso, servono i 4/5 dei partecipanti, in rappresentanza dei 4/5 del valore dello stabile. Infine, se si rende necessaria una modifica del regolamento contrattuale, servirà l’unanimità.

L’usucapione del pianerottolo è possibile?

Data la presenza di un cancello, l’usucapione del pianerottolo — o di una sua porzione — è giuridicamente possibile? In teoria, la procedura è ammessa ai sensi dell’articolo 1158 del Codice Civile, ma nella pratica condominiale è un percorso estremamente complesso.

Il pianerottolo è una parte comune e il singolo condomino, che ne è già comproprietario pro quota, per poter approfittare dell’usucapione deve dimostrare di aver esercitato un possesso esclusivo, continuo e pubblico per almeno 20 anni. Tale possesso deve essere palesemente inconciliabile con il godimento altrui: non basta, quindi, che gli altri condomini non utilizzino lo spazio per pigrizia o mancanza di interesse, ma occorre che sia stato loro materialmente impedito l’accesso.

Cancello su porta condominiale
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In questo senso, l'installazione di un cancello su parti comuni di cui solo il proprietario dell'appartamento possiede le chiavi costituisce l'indizio principale del possesso esclusivo. Tuttavia, il diritto di comproprietà degli altri condomini non si perde per il solo non-uso: la contestazione o la diffida formale inviata dall'amministratore prima dello scadere del ventennio è sufficiente a interrompere i termini dell'usucapione, riportando lo spazio alla sua natura di bene condiviso.

La contestazione del cancello sul pianerottolo

Infine, è utile sapere come comportarsi se l’installazione di un cancello sulle parti comuni violi i propri diritti, come ad esempio di utilizzo o passaggio sul pianerottolo. Il primo passo è quello di informare l’amministratore, che può inoltrare una diffida formale a nome del condominio, richiedendo la modifica o la rimozione della struttura. Dopodiché, è possibile:

  • impugnare l’eventuale delibera condominiale che ha autorizzato il cancello, entro 30 giorni dall’assemblea per i presenti, o dalla ricezione del verbale per gli assenti, ai sensi dell’articolo 1137 del Codice Civile;
  • agire in giudizio, per richiedere la rimozione della struttura e l’eventuale risarcimento del danno, se testimoniato.

Poiché la questione può essere anche molto complessa, il consiglio è quello di chiedere anche un parere al proprio legale di riferimento.

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