Con la disponibilità di nuove modalità digitali per gli investimenti personali, da qualche anno sono sorte maggiori responsabilità fiscali per i contribuenti. Ad esempio, come si inseriscono le criptovalute nella dichiarazione dei redditi 2026? Per le plusvalenze da criptovalute ottenute nel 2025, e quindi da inserire nel Modello 730/2026 o nel Modello Persone Fisiche 2026, la tassazione è al 26%, senza più applicare la soglia di 2.000 euro che era in uso nei precedenti regimi.
Diventa inoltre obbligatorio il monitoraggio tramite il quadro RW. In base alla Legge di Bilancio 2025, per le plusvalenze realizzate a partire dall’1 gennaio 2026 - e, perciò, dichiarate nel 2027 - l’aliquota ordinaria salirà al 33%
Cosa sono le criptovalute
Innanzitutto, è utile ricordare cosa si intenda per criptovalute. In linea generale, si tratta di asset digitali - più o meno volatili a seconda della tipologia, come nel caso della moneta virtuale - che assicurano trasparenza e decentralizzazione delle transazioni, grazie alla tecnologia blockchain. Tali valute non sono emesse da banche centrali, bensì operano su reti globalmente distribuite e non dipendono da un’autorità centrale.
Esistono le più svariate tipologie di criptovalute - da Bitcoin a Ethereum, passando per varie stablecoin ancorate a valute canoniche come euro e dollaro, nonché per gli NFT per beni digitali unici - che dimostrano vari utilizzi:
- investimenti personali;
- pagamenti digitali;
- finanza decentralizzata (DeFi);
- staking e mining per generare rendimenti.
A livello normativo, le criptovalute rientrano a pieno titolo tra le cripto-attività e, per questa ragione, compaiono tra i redditi diversi disciplinati dall’articolo 67 del TUIR, ovvero il Testo Unico sull’Imposta sui Redditi.
Quando scatta l’obbligo di dichiarare le criptovalute
L’obbligo di dichiarazione delle criptovalute per i residenti fiscali in Italia nasce da due precisi adempimenti: il monitoraggio fiscale del possesso e la tassazione dei redditi generali. Ai sensi dell’articolo 67 del TUIR, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività devono essere infatti dichiarati, perché costituiscono a tutti gli effetti dei redditi diversi. Questo indipendentemente che le criptovalute siano detenute su exchange italiani, piattaforme estere o portafogli digitali personali.
Date queste premesse, sono obbligatori per tutti coloro che posseggono criptovalute:
- il monitoraggio fiscale delle cripto-attività, che deve essere indicato in dichiarazione anche in assenza di operazioni, salvo i casi in cui l’adempimento sia già assolto da intermediari italiani;
- la tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi, che scatta al momento della cessione a titolo oneroso, della permuta - se genera realizzo - del rimborso o della generazione di proventi quali stacking, mining o rendimenti da finanza decentralizzata (DeFi);
- la tassazione dei proventi assimilati, come interessi o rendimenti di attività di finanza decentralizzata.
I soggetti obbligati sono principalmente le persone fisiche non esercenti attività d’impresa. Tuttavia, i titolari di partita IVA seguono le specifiche regole legate al regime - ordinario, semplificato o forfettario - d’appartenenza.
Qual è il limite per non dichiarare le criptovalute
A discapito delle credenze comuni, attualmente non esiste alcun limite di valore al di sotto del quale sia possibile omettere le criptovalute nella dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate. La Legge di Bilancio 2025 - ovvero, la Legge 207/2024 - ha eliminato, a partire dai redditi 2025, la precedente soglia di 2.000 euro che veniva utilizzata come riferimento per l’imponibilità delle plusvalenze da cripto-attività.
Questo significa che, indipendentemente dalla quantità posseduta, i detentori di criptovalute devono procedere:
- al monitoraggio delle criptovalute nel quadro RW del Modello Redditi Persone Fisiche o nel Quadro W del modello 730/2026;
- alla dichiarazione delle plusvalenze, tassate al 26%;
- al pagamento dell’imposta sul valore della cripto-attività dello 0,2%, applicata sul valore di mercato al 31 dicembre, calcolata in proporzione ai giorni di possesso e alla quota detenuta.
L’unica situazione che generalmente esclude obblighi è la totale assenza di cripto-attività al 31 dicembre e l’assenza di operazioni rilevanti nell’anno. È bene sapere che le omissioni o le infedeltà nel quadro di monitoraggio possono comportare sanzioni dal 3 al 15% dell’importo non dichiarato - o dal 6 al 30% per attività detenute in Paesi in black-list - oltre al recupero dell’imposta evasa.
Come devo dichiarare le criptovalute nel 2026
Per il monitoraggio e le plusvalenze relative ai redditi 2025, i contribuenti possono avvalersi dei quadri dedicati nel Modello 730 o nel Modello Redditi Persone Fisiche. È però utile sapere che, per la dichiarazione delle cripto nel 2026, è indispensabile conservare la più completa delle documentazioni: estratti conto degli exchange, storico delle transazioni, fatture di acquisto e il calcolo analitico del costo a carico.
Il calcolo della plusvalenza avviene tramite la differenza tra il corrispettivo incassato - o il valore normale di mercato, in caso di permuta - e il costo d’acquisto documentato. È inoltre possibile approfittare di un’opzione di affrancamento, che permette di rideterminare il valore delle criptovalute possedute entro il primo gennaio 2025, pagando un’imposta sostitutiva del 18%, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2025.
L’imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze si versa con il Modello F24. Per la compilazione della dichiarazione dei redditi, invece:
- per il modello 730/2026, si utilizza il Quadro W per il monitoraggio e per l’imposta sul valore delle cripto-attività e il Quadro T per le plusvalenze;
- per il modello Redditi Persone Fisiche, si utilizza il Quadro RW per il monitoraggio e l’imposta sul valore delle cripto-attività e il Quadro RT per le plusvalenze.
In presenza di minusvalenze, si potranno compensare esclusivamente con plusvalenze della stessa categoria: l’eccedenza potrà essere riportata nei quattro periodi d’imposta successivi.
Cosa comunicare nel Quadro T del modello 730/2026
Per coloro che compilano il modello 730/2026, il Quadro T è fondamentale per la corretta dichiarazione delle criptovalute. In particolare, questa sezione è dedicata alle plusvalenze di natura finanziaria e alle cripto-attività, dovranno quindi essere indicati:
- al rigo T41, le cessioni e i proventi da cripto-attività non rivalutate, senza l’opzione di affrancamento. In colonna 1 va inserito il totale dei corrispettivi percepiti o il valore normale di mercato in caso di permuta o cessione, mentre in colonna 2 il totale dei costi d’acquisto documentati. Verrà poi automaticamente calcolata la plusvalenza lorda;
- al rigo T42, le cessioni ci cripto-attività rivalutate con opzione di affrancamento. In colonna 1 si inseriscono i corrispettivi, in colonna 2 il valore affrancato come nuovo costo fiscale;
- al rigo T43, le minusvalenze pregresse che si vogliono utilizzare in compensazione con le plusvalenze del 2025;
- ai righi successivi, la gestione delle eccedenze di minusvalenze da riportare negli anni futuri e il calcolo della plusvalenza netta imponibile.
Si ricorda che, invece, il Quadro W serve per il monitoraggio delle criptovalute detenute al 31 dicembre e per il calcolo dell’imposta sul valore delle cripto-attività allo 0,2%.
Cosa cambierà nella dichiarazione 2027
Infine, è utile sapere che dal 2027 sono previsti importanti cambiamenti per la dichiarazione delle criptovalute, in questo caso relative all’anno fiscale 2026.
Ad esempio, a partire dall’1 gennaio 2026 le plusvalenze e gli altri proventi da cripto-attività sono tassati con aliquota ordinaria al 33%. È tuttavia prevista una deroga per i token di moneta elettronica denominati in euro e conformi al Regolamento MiCA, per i quali continua ad applicarsi l’aliquota del 26%, limitatamente ai redditi riconducibili a tali strumenti.
Inoltre, è prevista l’entrata delle criptovalute nell’ISEE 2026, perché saranno considerate a pieno titolo nel patrimonio mobiliare da indicare nella DSU, con un impatto diretto sia sul calcolo dell’ISEE che sull’accesso a eventuali prestazioni agevolate.
Non ultimo, in base al D.Lgs. 194/2025, che ha recepito la direttiva DAC8, gli exchange e i prestatori di servizi su cripto-attività saranno progressivamente tenuti a comunicare i dati alle autorità fiscali, rafforzando così i controlli.








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