E’ caos in questi giorni per il trasporto aereo. Proprio quando mancano pochi giorni alle meritate vacanze degli italiani, si stanno moltiplicando gli scioperi del personale aereo e la cancellazione di diversi voli sulle varie tratte nazionali e internazionali. Il che rischia di far saltare le ferie (e i nervi) di molti italiani. Ecco cosa fare per recuperare un viaggio che sembra ormai perduto, o per avere il rimborso del biglietto, in caso di voli cancellati.
Voli cancellati: i diritti del passeggero
In caso di cancellazione del volo, quali sono i diritti del passeggero? Non solo i voli aerei nel 2022 sono i più cari che si ricordino da qualche anno (+33,3 % per le tratte nazionali e +124,1% per quelle internazionali, secondo il Codacons), ma quest’anno non danno nemmeno più la certezza di poter effettivamente partire. Sono moltissimi infatti i clienti che si sono visti cancellare il volo di andata o ritorno (o entrambi) per la propria prenotazione, facendo saltare piani magari già preparati da mesi, se non da anni. Non dimentichiamo infatti che alcune persone hanno prenotato voli mai fruiti da due anni e hanno dovuto spostarli più volte a causa delle restrizioni per il covid; ora costoro, come tutti gli altri, rischiano di veder saltare i propri viaggi già pianificati.
Come ricorda il Codacons, come previsto dal Reg. (CE) n. 261/04 in caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto alla scelta tra le seguenti tre opzioni:
- rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata;
- imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all'operativo della compagnia aerea;
- imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero.
In altre parole, nel caso il volo venga cancellato dalla compagnia aerea (non quindi rimandato volontariamente dal cliente), l’utente ha davanti a sé tre scelte: chiedere un rimborso, chiedere un voucher da utilizzare entro una certa scadenza per prenotare un nuovo volo, o prenotare un nuovo volo subito, accettando la nuova prenotazione fatta automaticamente dalla compagnia aerea o prenotandone un altro autonomamente. Nei casi peggiori si può procedere a richiedere un rimborso fino a 600 euro.
Volo cancellato e riprogrammato
Se il volo viene cancellato prima di 14 giorni dalla partenza, si può riprenotarne un altro direttamente dal sito della compagnia aerea. In caso il volo proposto in sostituzione di quello cancellato sia di nostro gradimento, lo si può accettare, sempre seguendo le procedure previste. Se invece desideriamo cambiare volo possiamo farlo, allo stesso modo seguendo le procedure sul relativo sito, secondo le disponibilità della compagnia aerea (e sperando non venga cancellato anche il nuovo volo prenotato).
Voucher per voli annullati
Se il volo viene annullato prima dei 14 giorni dalla partenza, un’opzione offerta dalla compagnia aerea è quella di accettare un voucher del valore della prenotazione che potrà essere utilizzato entro una certa scadenza per prenotare un nuovo volo. Il voucher verrà emesso e inviato all’indirizzo email che verrà fornito dal titolare della prenotazione.
E' possibile chiedere un rimborso per un volo annullato
Se il volo viene cancellato prima dei 14 giorni prima della partenza, si ha diritto come terza opzione anche al rimborso della prenotazione. Si può scegliere se vedersi rimborsato solo il volo cancellato o entrambi (difficile in effetti mantenere solo il volo di ritorno se quello di andata non è più garantito). Il rimborso sarà emesso sul metodo di pagamento originario; attenzione, perché se la prenotazione è stata pagata con carta di credito e la carta di credito nel frattempo è stata rinnovata, potrebbero esserci problemi. In realtà, teoricamente il rimborso dovrebbe avvenire comunque, ma qualora la carta di credito sia stata rinnovata o il conto corrente non sia più attivo, recuperare i soldi diventa molto più complicato. Si consiglia in questo caso di contattare direttamente la compagnia aerea, armandosi di santa pazienza per le lunghe attese al call center.
Rimborso fino a 600 euro se il volo viene cancellato
Il caso peggiore che si possa verificare è che il volo venga cancellato a meno di 14 giorni dalla partenza. In questo caso il problema è davvero grave, perché anche i soggiorni in hotel devono essere annullati, e con un preavviso così breve non vengono, spesso, rimborsati. In questo caso quindi il cliente potrebbe avere diritto ad un rimborso più corposo del semplice costo del biglietto.
Come ricorda il Codacons, la cancellazione del volo o il ritardo aereo legati ad uno sciopero non esonerano la compagnia aerea dal pagamento della compensazione pecuniaria e dall’obbligo di prestare assistenza ai passeggeri a terra. Anche nel corso di uno sciopero i vettori aerei sono tenute a garantire al passeggero:
- bevande e pasti durante tutto il periodo di attesa;
- sistemazione in albergo, qualora la cancellazione del volo faccia sorgere la necessità di uno o più pernottamenti;
- trasferimenti da e per l’aeroporto all’occorrenza a mezzo taxi o autobus;
- chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.
Se la cancellazione del volo non è stata comunicata con almeno due settimane di preavviso, il passeggero ha inoltre diritto ad una compensazione pecuniaria pari a:
- € 250 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km
- € 400 per i voli intracomunitari che superino i 1500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km
- € 600 per le tratte aeree superiori ai 3.500 Km al di fuori dell’Unione Europea
Diritti questi che – ricorda il Codacons - valgono anche in caso di sciopero, come stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 6 ottobre 2021, secondo cui lo sciopero del personale aereo non è da considerarsi una “circostanza eccezionale”, come può essere invece un incidente o delle condizioni meteo improvvisamente divenute proibitive, perché si tratta di “un evento inerente al normale esercizio dell’attività del datore di lavoro interessato”, e perciò “non è né insolito né imprevedibile“. In poche parole, il diritto allo sciopero dei lavoratori non può interferire con il diritto al risarcimento dei passeggeri che rimangono coinvolti dalle agitazioni.
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