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Il mancato invio della documentazione all'Enea non implica la perdita della detrazione del 65% sugli interventi di riqualificazione energetica. A deciderlo è stata la Commissione Tributaria Regionale di Milano con la sentenza 853/2015.

Il caso in oggetto

Il tutto nasce da un ricorso presentato da un contribuente che si era visto negare dall'Agenzia delle Entrate la detrazione sugli interventi di riqualificazione energetica per mancata presentazione della ricevuta di invio della documentazione all'Enea. Dopo un primo ricorso, respinto, alla Commissione tributaria provinciale di Milano, il soggetto in questione aveva deciso di rivolgersi alla Commissione regionale.

Questa ha ribaltato la situazione, affermando che la decadenza di un beneficio deve essere espressamente prevista dalla legge. Nella circolare 21/E/2010 con cui l'Agenzia delle Entrate ha risposto a diversi quesiti sulle modalità per usufurire della detrazione, non è prevista la decadenza dal bonus in presenza di errori e omissioni, ma sono invece ammesse rettifiche. Pertanto il mancato invio della documentazione può dar luogo a una sanzione, ma non alla decadenza dei benefici.

 

 

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