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Esenzioni Imu: sono rilevanti le categorie catastali
GTRES

L’ordinanza 26785 del 23 ottobre 2018 della Cassazione ha stabilito che per i fabbricati rurali strumentali per l’esenzione dalle imposte locali è decisiva solo la loro classificazione catastale nella categoria D/10. Per avere diritto all’esenzione Imu, quindi, non basta la destinazione degli immobili all’esercizio dell’attività agricola.

Secondo la Cassazione, è priva di fondamento la tesi che l’esenzione Imu debba essere riconosciuta in ragione della strumentalità dell’immobile all’esercizio dell’attività agricola, a prescindere dal suo classamento catastale. Non è sufficiente che il contribuente utilizzi di fatto il fabbricato per lo svolgimento dell’attività agricola.

La giurisprudenza di merito, però, non è stata sempre in linea con quanto affermato dalla Cassazione. La questione è assai dibattuta e non è stata trovata una soluzione condivisa della giurisprudenza di legittimità e di merito. Questo anche a causa dei continui cambiamenti normativi riguardo al trattamento fiscale dei fabbricati rurali.

La linea della Cassazione è stata quasi sempre quella di legare l’esenzione Ici (ma vale anche per l’Imu) alla categoria catastale: quindi via libera all’esenzione per i fabbricati inquadrati catastalmente nelle categorie A/6, se destinati ad abitazione, o D/10, se utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola.

Come sottolineato da Italia Oggi, con la circolare 2/2012, l’Agenzia del territorio ha chiarito che non conta più la classificazione catastale per avere diritto al trattamento agevolato Ici e Imu per i fabbricati rurali, tranne per quelli posseduti dalle cooperative o per quelli destinati ad attività produttive connesse alle attività agricole, inquadrabili nella categoria D/10. Gli altri fabbricati possono mantenere le loro categorie originarie. Per questi ultimi, dunque, è sufficiente l’annotazione catastale. Fanno eccezione i fabbricati strumentali che siano per loro natura censibili nella categoria D/10.

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