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Ritardo comunicazione Enea, ecobonus valido
GTRES

Via libera all’ecobonus anche se la comunicazione all’Enea viene effettuata in ritardo. A sottolinearlo la sentenza 5330/09/2018 della Ctr Lombardia.

La documentazione all’Enea deve essere inviata per poter accedere alle detrazioni fiscali su alcune tipologie di lavori relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Ma cosa accade se la documentazione viene inviata in ritardo?

La Ctr Lombardia, con la sentenza 5330/09/2018, ha sottolineato che il diritto del contribuente di usufruire della detrazione delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica non può essere negato per il ritardo in un adempimento di natura formale in quanto esso è certamente finalizzato a consentire il controllo sulla sussistenza dei presupposti per fruire della detrazione, ma non costituisce il presupposto giuridico della legittimità dell’agevolazione fiscale, rappresentato invece dalla natura della spesa portata in detrazione e dall’effettivo sostenimento della stessa.

Tutto è partito in seguito al disconoscimento da parte dell’Agenzia delle Entrate del diritto alla detrazione operata in dichiarazione dal contribuente per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica. Dal controllo formale (articolo 36-ter del Dpr 600/1973) scaturiva la conseguente cartella di pagamento emessa dall’Ufficio in quanto la comunicazione all’Enea sarebbe stata presentata oltre il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori.

La Ctp ha accolto il ricorso in quanto dagli atti emergeva come il contribuente avesse effettuato tempestivamente il primo invio, mentre il secondo (tardivo) in realtà era da considerarsi un’integrazione del primo (ultima fattura emessa ed omessa nel primo invio).

La Ctr ha confermato quanto deciso dai giudici di prime cure. Verificato che la contestazione dell’Ufficio si concentrava unicamente sul vizio formale della tardività da parte del contribuente nella comunicazione all’Enea, il Collegio ha innanzitutto sottolineato che tale adempimento “è certamente finalizzato a consentire il controllo sulla sussistenza dei presupposti per fruire della detrazione, ma non costituisce il presupposto giuridico della legittimità dell’agevolazione fiscale, rappresentato invece dalla natura della spesa portata in detrazione e dall’effettivo sostenimento della stessa”.

Quanto alla contestata tardività, i giudici regionali hanno rilevato la tempestività richiamando altresì una circolare dello stesso ufficio (21/E/2010, punto 3.7 lettera R) che prevede la possibilità di integrazione della comunicazione, come era avvenuto nel caso di specie. Il Collegio ha infine precisato che non può esserne inficiata la deducibilità dei costi di cui è provato l’effettivo sostenimento.

Ristrutturazione edilizia e pratica Enea

Di recente l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova versione della guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”. Tra gli aggiornamenti più recenti c’è la comunicazione all’Enea dei lavori effettuati.

Nel dettaglio, le novità si riferiscono all’attivazione del sito Enea per l’invio dei dati utili all’accesso alle detrazioni, i termini entro cui inviarli e l’elenco degli specifici interventi soggetti all’obbligo di comunicazione.

Per poter beneficiare del bonus ristrutturazioni del 50% relativo ai lavori edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, realizzati nel 2018, è necessario informare l’Enea. In che modo? Inviando all’ente la documentazione relativa ai lavori, entro 90 giorni dalla data di ultimazione o del collaudo. E proprio qualche giorno fa, l’Enea ha inaugurato e reso disponibile, all’indirizzo ristrutturazioni2018.enea.it, il portale per la trasmissione delle informazioni necessarie a ottenere le agevolazioni.

Solo per gli interventi la cui data di fine lavori (o di collaudo) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 il termine dei 90 giorni decorre da quest’ultima data, con scadenza 19 febbraio 2019.

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