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Le spese sostenute non possono essere detratte per immobili in costruzione
Le spese non possono essere detratte per immobili in costruzione GTRES

Con l’ordinanza n. 13043, la Cassazione ha stabilito che le spese sostenute dal marito per i lavori di ristrutturazione e di risparmio energetico sull’immobile in comproprietà con la moglie non possono essere detratte se tali lavori sono stati effettuati sul fabbricato ancora in costruzione, risultando quindi come lavori di completamento e non di ristrutturazione.

Ma vediamo la vicenda. Un contribuente aveva portato in detrazione nel modello Unico PF 2010 per l’anno imposta 2009, ex articolo 36-ter, Dpr 600/197373, le spese di ristrutturazione e risparmio energetico. Sulla base della documentazione prodotta dal contribuente stesso, l’ufficio ha però disconosciuto la detrazione di tali spese, in quanto ritenute relative a un fabbricato ancora in fase di completamento, poiché indicato in catasto con categoria F3 (ossia immobile in costruzione).

Diversamente da quanto previsto nelle istruzioni per la compilazione del modello Unico, al momento della richiesta dei benefici fiscali nella dichiarazione annuale gli interventi non erano stati eseguiti su unità immobiliari già esistenti, ma su porzioni di fabbricato non idonee a essere destinate ad abitazione.

Il contribuente, comproprietario al 50% del fabbricato assieme alla moglie, ha quindi impugnato la cartella di pagamento, sostenendo che l’immobile era in fase di ristrutturazione alla data in cui era stato chiesto il beneficio fiscale e che tale circostanza era suffragata dalla sussistenza di un contratto di fornitura elettrica e dalla domanda di condono edilizio, presentata dal precedente proprietario.

Secondo il contribuente, quindi, i lavori eseguiti, non avendo comportato modifiche nella volumetria e nella sagoma dell’edificio, dovevano ritenersi di ristrutturazione. Ma i giudici di merito hanno respinto il ricorso e il successivo appello del contribuente, ritenendo fondate le argomentazioni dell’ufficio secondo le quali la detrazione non poteva estendersi alla diversa ipotesi della demolizione e ricostruzione dell’immobile.

La Commissione regionale ha ritenuto i documenti esibiti non idonei a superare le conclusioni dell’ufficio: il certificato di residenza attestava il trasferimento nell’immobile dal 2012; dalla visura catastale del 2014 emergeva che l’immobile era ancora in costruzione; l’attestazione di pagamento degli interessi si riferiva al mutuo stipulato oltre i 6 mesi precedenti la data di inizio lavori; la fornitura di energia elettrica è necessaria, comunque, anche per un cantiere di lavoro; dalla perizia giurata extra-giudiziale, redatta nel 2013, emergeva, con termini molto generici, che la realizzazione del manufatto era avvenuta “già da diversi anni”. 

In Cassazione non sono cambiate le cose, non essendo stata dimostrata l’ultimazione dei lavori al fine di superare gli elementi probatori presi in considerazione dai giudici tributari e non essendo più possibile, comunque, “…rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità …” e, inoltre, “…in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento … opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità…”.

I giudici di legittimità hanno così confermato che la locuzione “ristrutturazione edilizia” esprime letteralmente il recupero di costruzioni già esistenti, non potendosi estendere alla diversa ipotesi di immobile in costruzione e non ancora completato alla data di richiesta delle agevolazioni fiscali.

La Corte ha considerato che la Ctr si era espressa esplicitamente e direttamente sul fatto decisivo oggetto della controversia e cioè sul “se”, alla data della presentazione della dichiarazione dei redditi con contestuale richiesta della detrazione delle spese, l’immobile oggetto di intervento di ristrutturazione e di risparmio energetico fosse stato ultimato, come affermato dal contribuente, o ancora in costruzione, come sostenuto dall’ufficio. Nel dettaglio, i giudici di appello avevano affermato che l’uomo non aveva dimostrato l’ultimazione dei lavori a fronte di elementi probatori significativi, espressamente presi in considerazione, quali “…la certificazione catastale, la comunicazione di inizio lavori, la perizia giurata, il certificato di residenza, il contratto di fornitura elettrica, e il pagamento di interessi per un mutuo…”, e testualmente richiamati dalla Cassazione.

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