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Quello che può e non può fare il proprietario di una casa data in comodato d'uso gratuito
Cosa può e non può fare il proprietario di una casa data in comodato d'uso gratuito GTRES

Con la sentenza n. 24448/19 del 31 maggio 2019, la Cassazione ha affrontato il tema del comodato d’uso gratuito di un immobile. In particolare, quando viene firmato un contratto di comodato d’uso gratuito per un immobile, quali sono i doveri del comodante? Cosa può e non può fare?

Il comodato è quel contratto essenzialmente gratuito con il quale il comodante consegna un immobile al comodatario che se ne serve per un tempo o per un uso determinati e si assume l’obbligo di restituire lo stesso immobile ricevuto.

Ma quali sono i doveri del comodante? Innanzitutto, il comodante non può chiedere la restituzione prima della scadenza del termine o dell’uso pattuito e non può chiedere alcun corrispettivo per l’uso dell’immobile. Di conseguenza, il comodatario non deve pagare un canone per l’uso dell’immobile, perché lo stesso viene concesso per motivi di amicizia, parentela o cortesia. Al comodatario spetta solo l’obbligo di custodire e conservare il bene utilizzato. Il comodante, inoltre, deve evitare ogni molestia che turbi il comodatario nell’uso del bene e deve informare il comodatario dei vizi dell’immobile di cui è a conoscenza e che potrebbero limitare o impedire l’uso dello stesso.

Nel dettaglio, il comodante non deve:

  • impedire al comodatario di fare dell’immobile l’uso che gli è espressamente o tacitamente consentito;
  • pretendere la restituzione dello stesso prima della scadenza del termine prefissato;
  • disdire le utenze stipulate a proprio nome per ottenere la restituzione dell’immobile comodato;
  • fare irruzione in casa con un proprio diplomato delle chiavi se non è stato espressamente autorizzato;
  • invadere le pertinenze dell’appartamento in comodato.

La sentenza n. 24448/19 della Cassazione ha stabilito che il comodante commette il delitto di violazione di domicilio se si introduce nell’appartamento di sua proprietà concesso in comodato d’uso a un’altra persona e ciò a prescindere dalle ragioni per cui abbia posto il gesto.

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