Con la risposta n. 458, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia di consegna differita dell’immobile
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I chiarimenti delle Entrate con la risposta n. 458
I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 458 GTRES

Con la risposta n. 458, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia di consegna differita dell’immobile. Vediamo quanto spiegato.

Nel caso in esame, l’istanza è stata presentata da un notaio il quale ha segnalato che le parti, con contratto preliminare, “si sono obbligate al trasferimento di un immobile, costituito da un appartamento ad uso abitazione. Le parti hanno altresì convenuto che la consegna dell’immobile dovrà essere fatta entro e non oltre 15 (quindici) giorni di calendario successivi alla stipulazione del rogito di vendita”. Il notaio ha quindi domandato “se la pattuizione della consegna differita dell’immobile configuri un diverso e ulteriore contratto rispetto alla vendita. In particolare se si tratti di un contratto di comodato per il quale è dovuta l’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 5 Tariffa, Parte prima allegata al DPR n.131 del 1986”.

Dopo essersi soffermata sulla natura del contratto di compravendita e sui tempi di consegna del bene compravenduto, con la risposta n. 458 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la consegna differita dell’immobile “così come pattuita nel preliminare di vendita, non costituisce un contratto di comodato di cui all’articolo 1803 del codice civile”.

Le Entrate hanno infatti spiegato che “la norma contenuta in tale articolo prevede che ‘il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una casa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta’. Dall’analisi del contratto preliminare suindicato, condotta ai sensi dell’articolo 1362 del codice civile non si desumono, infatti, gli elementi né fattuali né normativi per poter ritenere che le parti abbiano voluto concludere un contratto di comodato”. Non ci sono riferimenti relativi alla determinazione della durata del contratto e all’obbligo di restituzione dell’immobile da parte del comodatario.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi sottolineato che nel caso in esame la consegna differita dell’immobile, presupponendo che l’atto di vendita contenga le stesse condizioni del preliminare, rappresenta una “modalità concordata di adempimento dell’obbligazione del venditore, funzionale alla realizzazione dello schema negoziale dedotto in contratto e non è inquadrabile nello schema negoziale del contratto di comodato”.

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