I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 442
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Qual è il termine per poter trasferire l'immobile senza perdere le agevolazioni
Qual è il termine per trasferire l'immobile senza perdere le agevolazioni? GTRES

Con la risposta n. 442, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in merito alla vendita di un immobile acquistato all’asta. Vediamo quanto spiegato.

Nel caso in esame, l’istante – una società – ha spiegato che “nell’ottobre 2016 è stato emesso in suo favore un decreto di trasferimento di un immobile acquistato all’asta presso il Tribunale di X per il quale è stata applicata l’agevolazione prevista dall’articolo 16 del Decreto Legge 14 febbraio 2016, n. 18”. L’istante ha poi ricordato che la norma prevista dall’articolo 16 del Decreto Legge 14 febbraio 2016, n. 18 è stata poi modificata dall’articolo 1, comma 32 della legge di Stabilità 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n.232) che ha portato da 2 a 5 il termine entro cui trasferire l’immobile per non incorrere in sanzioni e nella perdita dell’agevolazione ottenuta. L’istante ha quindi chiesto se può applicare il termine di 5 anni.

Nel fornire la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato quanto stabilito dall’articolo 16 del Decreto Legge 14 febbraio 2016, n.18, modificato dall’articolo 1, comma 32  della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, che al primo comma stabilisce che “gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività d’impresa, nell’ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all’articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro cinque anni”. Aggiungendo che il comma 3 del citato articolo 16 prevede che “le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2017”.

Spiegando inoltre che “il Dossier relativo alla legge di Stabilità 2017, nel commentare il citato comma 32, afferma che lo stesso comma prevede l’allungamento dei termini di legge per il ritrasferimento obbligatorio degli immobili ceduti alle imprese in seno a procedure giudiziarie. Inoltre, il medesimo documento chiarisce che il citato comma 32 proroga fino al 30 giugno 2017 l’operatività delle predette agevolazioni per gli emessi fino a tale data”.

Con la risposta n. 442, l’Agenzia delle Entrate ha quindi chiarito che è possibile “rivendere l’immobile entro 5 anni dall’acquisto al fine di non incorrere nella decadenza dall’agevolazione ottenuta e nelle relative sanzioni”. E’ dunque possibile rivendere l’immobile entro 5 anni dall’acquisto senza perdere le agevolazioni.

L’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente chiarito che “qualora non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il quinquennio troverà applicazione il secondo comma dell’articolo 16 in esame”. E quindi “le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all’articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell’amministrazione finanziaria”. Affermando che “nel caso in cui trovi applicazione tale ultima disposizione, il contribuente potrà avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.lgs. 472 del1997”.

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