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I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 39 GTRES

Con la risposta n. 39, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito cosa accade da un punto di vista fiscale nel momento in cui si rinuncia all’assegnazione della casa coniugale. Vediamo quanto precisato.

Secondo quanto affermato, “l’atto di rinuncia e i conseguenti adempimenti fiscali, non essendo funzionalmente connessi alla risoluzione della crisi coniugale, non possano fruire dell’agevolazione di cui all’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74”.

Ma cosa prevede l’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74? Tale articolo stabilisce che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi o cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.

Niente imposta di bollo e registro o altra tassa, dunque, per i documenti e i provvedimenti legati al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e ai procedimenti volti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni. Attenzione però, tali esenzioni non valgono nel caso in cui si decida per l’unilaterale rinuncia all’assegnazione della casa coniugale e cancellazione della trascrizione. In questo caso, l’atto di rinuncia alla casa coniugale e i relativi adempimenti fiscali, dal momento che non sono legati alla risoluzione della crisi coniugale, non possono fruire della agevolazione prevista dall’articolo 19 della legge 74/1987.

Fornendo la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che “l’esenzione di cui all’articolo 19 ha la sua ratio nell’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che l’imposizione fiscale possa gravare sui coniugi rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale. Nel raffronto tra gli interessi in gioco il legislatore sacrifica le entrate erariali a favore dei diritti fondamentali della persona”.

Specificando inoltre che “come chiarito dalla circolare n. 27/E del 2012, l’esenzione recata dall’articolo 19 deve ritenersi applicabile agli accordi patrimoniali non soltanto riferibili ai coniugi ma anche ai figli, a condizione che il testo dell’accordo omologato dal tribunale, al fine di garantire la certezza del diritto, preveda esplicitamente che l’accordo patrimoniale a beneficio dei figli, contenuto nello stesso, sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della composizione della crisi coniugale. La risoluzione n. 372/E del 14 dicembre 2007 ha precisato, inoltre, che l’agevolazione in oggetto opera limitatamente a quegli atti ed accordi naturalmente correlati al procedimento di separazione o di scioglimento del matrimonio, ma non anche con riferimento agli atti ed accordi raggiunti solo in occasione dei procedimenti stessi e che avrebbero potuto essere realizzati in qualunque momento”.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “l’atto unilaterale di rinuncia e la relativa e susseguente cancellazione della trascrizione a carico dell’istante è espressione della libera volontà dell’istante e come tale e non è collegato all’adempimento degli obblighi derivanti dal procedimento di scioglimento del matrimonio. Ne discende, pertanto, che l’atto di rinuncia ed i conseguenti adempimenti fiscali, non essendo funzionalmente connessi alla risoluzione della crisi coniugale, non possano fruire dell’agevolazione di cui all’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74”.

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