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Le spese per l'ascensore
Le spese per l'ascensore in condominio GTRES

A chi spettano le spese per l’ascensore in un condominio? Qual è la loro ripartizione? A fare un po’ di chiarezza il Sole 24 Ore, rispondendo al quesito del lunedì. Vediamo quanto sottolineato.

Come evidenziato, la spesa per la costituzione dell’impianto comune deve essere ripartita attraverso il ricorso al parametro di cui all’articolo 1123 del Codice civile. Tale articolo afferma: “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”.

La spesa invece legata alla manutenzione ordinaria o straordinaria deve essere ripartita in relazione all’articolo 1124 del Codice civile. Tale articolo afferma: “Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune”.

In merito allo specifico quesito che è stato posto, il Sole 24 Ore ha sottolineato che è necessario prestare attenzione alla natura del regolamento con cui è stata disposta l’installazione dell’ascensore. Se ha “forma di convenzione, in quanto sottoscritto da parte di tutti i condòmini, la forza vincolante del medesimo, in ordine alla deroga sulla previsione di cui agli articoli 1123 e 1124 del Codice civile, deve ritenersi legittima”. Se invece “il regolamento sulla disciplina della ripartizione della spesa non sia espressione di un accordo unanime convenuto tra i condòmini (ma consti di una delibera assembleare approvata a maggioranza), la deroga apportata ai criteri dettati da entrambe le norme a ‘danno’ della proprietà del lettore potrebbe essere oggetto di contestazione, con forma, tempi e i modi appropriati”.

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