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Bonus facciate, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul rifacimento dei balconi
GTRES

Con la risposta n. 289, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito al bonus facciate e al rifacimento dei balconi. Ecco quanto spiegato.

Per quanto riguarda gli interventi di rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, tramite la risposta n. 289, l'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato quanto disposto dalla legge di Bilancio 2020 e ha poi sottolineato che con la circolare n. 2/E del 2020 è stato chiarito che "la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi". Aggiungendo che "la detrazione, inoltre, spetta, tra l'altro, anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi in questione".
La risposta dell'Agenzia delle Entrate ha dunque chiarito che "in presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'agevolazione in commento e fermo restando il rispetto di ogni altro adempimento previsto a tal fine, che non sono oggetto della presente istanza di interpello - il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso".

E ancora: "Il bonus facciate spetta, altresì per le spese sostenute per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone nonché per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell'intervento nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso".

L'Agenzia delle Entrate ha infine segnalato che "l'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, stabilisce che i soggetti che sostengono spese per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui al citato articolo 1, commi 219 e 220, della legge n. 160 del 2019 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione".

Il bonus facciate, dunque, spetta per le spese sostenute per:

  • il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone; 

  • la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone; 

  • la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone; 

  • tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone.

Si ricorda che il bonus facciate è una detrazione del 90% per la messa a nuovo delle facciate esterne degli edifici. Il beneficio spetta ai soggetti residenti o non residenti, anche se titolari di reddito di impresa, che posseggono a qualsiasi titolo l'immobile oggetto di intervento.

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