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Come è possibile fruire del bonus facciate per la sostituzione del rivestimento in mosaico
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Con la risposta n. 287, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito in che modo è possibile fruire del bonus facciate per la sostituzione del rivestimento in mosaico. Vediamo quanto spiegato.

Presentando l'interpello, l'istante ha domandato se il solo rifacimento del rivestimento in tessere di mosaico rientra nel bonus facciate e se, qualora fosse necessario procedere con la coibentazione tramite insufflaggio della cassavuota, tale intervento debba rispettare i requisiti minimi del decreto ministeriale 26 giugno 2015 e i valori limite di trasmittanza indicati nel decreto ministeriale 11 marzo 2008.

Nel chiarire quali sono gli interventi interessati dal beneficio, la risposta n. 287 dell'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che "la detrazione si applica agli interventi edilizi finalizzati al decoro urbano e, in particolare, al 'recupero o restauro della facciata esterna' realizzati esclusivamente sulle 'strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi'. Sono, pertanto, ammessi al bonus facciate gli interventi sull'involucro 'esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)' e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la 'struttura opaca verticale'".

L'Agenzia delle Entrate ha poi sottolineato che il comma 220 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2020 stabilisce "che gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino il rifacimento dell'intonaco per oltre il 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono soddisfare le prescrizioni in materia energetica previste per tali interventi". Nel dettaglio:

  • i requisiti indicati nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico 26 giugno 2015 (decreto "requisiti minimi") che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari; 

  • i valori limite della trasmittanza termica delle strutture opache verticali componenti l'involucro edilizio indicati nell'Allegato B alla Tabella 2 del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 11 marzo 2008 coordinato con il decreto 26 gennaio 2010. Ai fini del bonus facciate, occorre comunque che i valori delle trasmittanze termiche delle strutture opache verticali da rispettare siano quelli inferiori tra quelli indicati nell'Allegato B alla Tabella 2 del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 11 marzo 2008 coordinato con il decreto 26 gennaio 2010 e quelli riportati nell'appendice B all'allegato 1 del decreto 26 giugno 2015 "requisiti minimi". 

L'Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che "il calcolo della percentuale, prevista nella misura del 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, ai fini della individuazione delle opere agevolabili, va effettuato tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente; in sostanza, l'intervento deve interessare l'intonaco per oltre il 10 per cento della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno".

E ha sottolineato che, come precisato nella circolare n. 2/E del 2020, "se parti della facciata sono rivestite in piastrelle o altri materiali che non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico se non mutando completamente l'aspetto dell'edificio, la verifica, circa il superamento del limite del 10 per cento, va fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall'intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente". 

L'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che il richiamo contenuto nel comma 220 alle prescrizioni del decreto "requisiti minimi" non vuole rappresentare "un diverso ed ulteriore adempimento da porre in essere ai soli fini dell'applicazione del bonus facciate quanto, piuttosto, ribadire gli obblighi imposti dal predetto decreto che deve essere applicato indipendentemente dalla scelta da parte del contribuire di fruire di specifiche agevolazioni fiscali". E ha evidenziato che il decreto "requisiti minimi" "si applica agli edifici pubblici e privati, siano essi edifici di nuova costruzione o edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione". 

Ai progettisti spetta il compito di inserire i calcoli e le verifiche previste dal decreto nella relazione tecnica di progetto che il proprietario dell'edificio deve depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di acquisizione del titolo abilitativo. L'Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che "la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati contestualmente alla dichiarazione di fine lavori al comune di competenza cui è demandata la definizione delle modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del predetto decreto". 

Il decreto "requisiti minimi" e quello sui valori limite di trasmittanza, come precisato, non si applicano nei soli casi di esclusione previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 192 del 2005.

L'Agenzia delle Entrate ha dunque affermato che "il rifacimento completo del rivestimento esterno in tessere di mosaico delle facciate lato strada" rientra nel perimetro applicativo del bonus facciate. E ha poi sottolineato che, considerato il predetto intervento non sembra rientrare nella mera pulitura e tinteggiatura della facciata, bisogna valutare se sussistono gli impedimenti tecnici che non permettono di realizzare "interventi influenti dal punto di vista termico se non mutando completamente l'aspetto dell'edificio".

E' stato dunque precisato che, "ai fini dell'applicazione del bonus facciate, sarà dunque onere dell'Istante fornire adeguata dimostrazione che l'intervento di rimozione del mosaico non è soggetto all'obbligo di rispetto di specifici requisiti minimi di prestazione energetica, anche in funzione della dimensione della superficie interessata rispetto alla superficie dell'involucro edilizio, atteso che, in base a quanto sopra chiarito, le caratteristiche architettoniche degli edifici non costituiscono una causa di esclusione dall'applicazione del predetto decreto che opera automaticamente".

L'Agenzia delle Entrate ha poi precisato che, qualora l'intervento di coibentazione non sia eseguito sulla superficie esterna della struttura, ma venga realizzato mediante insufflaggio della cassavuota "risultando, quindi, irrilevante dal punto di vista del decoro urbano, le relative spese non possono essere ammesse al bonus facciate". 

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