Commenti: 0
Compensazione tra deposito cauzionale e canoni non pagati, i chiarimenti della Cassazione
GTRES

Con l'ordinanza 20975/2020, la Cassazione è intervenuta in tema di compensazione tra deposito cauzionale e canoni non pagati. Vediamo quanto stabilito.

Nel caso in questione, esaminato dal Sole 24 Ore, un locatore ha richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del conduttore di un capannone industriale per canoni e imposte di registro non versati. Secondo il conduttore, però, la somma sarebbe stata compensata dal deposito cauzionale versato a suo tempo.

In un primo momento, il Tribunale ha dato ragione al conduttore, ma poi è intervenuta la Corte d'Appello sostenendo che deposito cauzionale e canoni non pagati sono distinti e che quindi non è possibile la compensazione. Nello specifico, secondo la Corte d'Appello, è lecita la clausola sottoscritta nel contratto di locazione contenente la rinuncia espressa alla compensazione.

Il conduttore ha allora presentato ricorso in Cassazione, ma i Supremi giudici hanno riconosciuto la legittimità della clausola contrattuale concernente la "rinuncia alla compensazione e ritenzione". La clausola ha previsto l'espressa rinuncia da parte del conduttore "a far valere i diritti di ritenzione e compensazione che dovessero eventualmente competergli".

La Cassazione ha evidenziato che tale clausola è ritenuta legittima "anche perché stipulata in una locazione di tipo non abitativo, dove, 'non sussiste una parte debole meritevole di peculiare salvaguardia nella conformazione, appunto, del concreto sinallagma, essendo del tutto aperta anche in questo tipo di contratto al libertà negoziale laddove non trovi specifici freno normativi'".

Vedi i commenti (0) / Commento

per commentare devi effettuare il login con il tuo account

Pubblicità