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Sfratto inquilino molesto, la risoluzione del contratto di affitto è possibile
GTRES

Lo sfratto dell'inquilino molesto ai danni del vicinato e del condominio è possibile. Parola della Cassazione. Attenzione all'articolo 1587 del Codice Civile, secondo il quale il conduttore deve servirsi dell'immobile con la "diligenza del buon padre di famiglia".

Con la sentenza 22860/2020, la Cassazione ha sottolineato, come riportato dal Sole 24 Ore, che "tra le obbligazioni del conduttore, in un contratto di locazione, vi è all'articolo 1587 del Codice Civile quella di servirsi dell'immobile con la 'diligenza del buon padre di famiglia'".

Secondo la Cassazione violare questa norma e la relativa pattuizione contrattuale, "espressa in continui rumori molesti ai danni del vicinato e del condominio", può portare alla risoluzione del contratto diaffitto e allo sfratto dell'inquilino molesto.

Il caso ha riguardato il proprietario di un immobile che ha ottenuto lo sfratto della propria conduttrice "sulla base della violazione dei doveri del buon conduttore e del contratto di locazione". Sfratto confermato dal Tribunale di Appello e poi dalla Cassazione.

La Suprema corte ha ritenuta corretta la decisione del Tribunale di Appello, secondo cui il comportamento del conduttore che arreca molestie ai vicini costituisce un abuso della cosa locata. In considerazione del fatto che il locatore è colui che deve rispondere al condominio e agli altri proprietari "per le intemperanze e molestie arrecate dal proprio conduttore allo stabile", ha il diritto di procedere con lo sfratto dell'inquilino molesto. Le molestie ai vicini da parte del conduttore possono costituire un inadempimento del contratto.
 

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