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contabilizzatori di calore
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Durante l'inverno ci si trova spesso a parlare di termosifoni e di discutere del loro funzionamento. A tal proposito, la sostituzione dei contabilizzatori di calore spetta al singolo condomino? Chi è tenuto alla manutenzione? Domande alle quali può essere interessante trovare una risposta. Vediamo quindi, nello specifico, quanto previsto dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

Di sostituzione dei contabilizzatori di calore si è occupato l’inserto “L’Esperto risponde” del Sole 24 Ore, che ha analizzato quanto stabilito dal Dlgs 102/2014, secondo il quale “i contabilizzatori, salvo diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale (se esistente), sono di proprietà del singolo condomino, che ne sopporta le spese individualmente (ancorché abbiano una funzione connessa alla contabilizzazione del calore)”. 

In particolare, l’articolo 9, comma 5, lettera b, del Dlgs 102/2014 stabilisce che “nei condomìni e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 30 giugno 2017, a cura del proprietario, di sotto-contatori per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali”.

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Ne deriva che, come spiegato dall’inserto del Sole 24 Ore, “il mantenimento in efficienza o la segnalazione di eventuali malfunzionamenti, pur in assenza di giurisprudenza specifica, costituisce un onere del singolo proprietario/condomino, cui sono, tra l’altro, anche indirizzate specifiche sanzioni”. Attenzione però: il condominio non può “accollare al condomino spese per consumi non effettivi in deroga ai princìpi stabiliti dall’articolo 1123, secondo comma, del Codice Civile, per il quale, ‘se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne’, e dall’articolo 26 della legge 10/1991”. 

Quindi, a meno che non venga effettuata una perizia con la quale si accerti l’effettivo consumo dell’unità immobiliare, l’assemblea, “d’intesa con il singolo condomino e fatto salvo il diritto di impugnazione ex articolo 1137 del Codice civile”, deve stabilire il consumo che può essere ricondotto alla proprietà del condomino. 

L’inserto del quotidiano economico ha poi aggiunto che “in un eventuale contenzioso il giudice non potrebbe che fare riferimento a una perizia tecnica (che tenga conto anche dei consumi complessivi dell’impianto centralizzato) e alla prova testimoniale volta a dimostrare che nell’unità immobiliare non vi fossero stati prelievi ‘volontari’ di energia termica, essendo rimaste serrate le valvole termostatiche. Infine, per stabilire ogni quando debbano essere sostituiti i contabilizzatori, occorre rifarsi alle istruzioni del costruttore e/o alla decisione dell’assemblea, considerando che le spese per la sostituzione sono a carico dei singoli condòmini”.
 

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