
Quante deleghe può avere un condomino? Quello dell’assemblea condominiale è un appuntamento a cui non si dovrebbe mai mancare, poiché è proprio in questa sede che si decidono misure - a volte anche economicamente onerose - che riguardano tutti i residenti. Può però capitare che non si possa partecipare, per impegni sopraggiunti o altre motivazioni: in questo caso, la delega è un utile strumento per mantenere comunque una corretta rappresentatività del condominio. Ma quante persone può effettivamente rappresentare un singolo condomino?
Una risposta arriva dall’articolo 67 delle Disposizioni Attuative del Codice Civile: se i condomini sono più di 20, il singolo condomino può avere un numero di deleghe non superiore a un quinto dei condomini e del valore proporzionale in millesimi.
Quali sono i requisiti e i limiti della delega condominiale?
La delega condominiale rappresenta un importantissimo strumento, attraverso il quale tutti i condomini possono manifestare il proprio parere in sede di assemblea, anche quando impossibilitati a presenziare. Grazie alla delega, infatti:
- si mantiene elevata la partecipazione alle assemblee condominiali, seppur per interposta persona, garantendo così anche processi decisionali che tengano conto del parere del numero più alto possibile di condomini;
- permette di gestire le assemblee anche in condomini dalle caratteristiche complesse, come ad esempio se dotati di un numero elevato di unità condominiali o, ancora, se vi sono molti proprietari che risiedono altrove.

Ovviamente, in quanto strumento delicato, la delega è soggetta sia a specifici requisiti che a precisi limiti, alcuni dei quali sanciti dal già citato articolo 67 delle Disposizioni Attuative del Codice Civile.
I requisiti per la delega condominiale
In linea generale, può farsi carico di una delega condominiale qualsiasi persona maggiorenne, nel pieno delle proprie capacità di intendere e volere. Non è possibile, tuttavia, scegliere l’amministratore di condominio come delegato, poiché si tratta di una figura super partes che, per ovvi motivi, non può cadere all’interno di conflitti d’interesse.
Affinché sia valevole, la delega deve essere sempre riportata in forma scritta e, soprattutto, deve contenere:
- i dati anagrafici sia del delegante che del delegato;
- l’oggetto della delega;
- i poteri conferiti al delegato;
- la firma di entrambi.
Può essere utile anche allegare copia dei documenti di identità, affinché in assemblea non venga contestata la validità della delega stessa.
Come facile intuire, i poteri conferiti al delegato sono stabiliti dallo stesso delegante, in particolare sul voto: se la questione oggetto di assemblea è già ampiamente nota, poiché iscritta all’ordine del giorno, chi si avvale della delega può esprimere - sempre in forma scritta - le sue intenzioni di voto.
I limiti per la delega condominiale
Allo stesso modo, la delega presenta precisi limiti e altrettanti vincoli a cui il delegato si deve attenere. Come già visto, i poteri conferiti vengono determinati dal delegante, di conseguenza chi assume la delega non potrà prendere decisioni più ampie rispetto a quanto concordato in forma scritta.
In altre parole, il delegato non può:
- rappresentare il delegante in modo diverso da quanto concordato;
- votare in modo contrario a quanto richiesto dal delegante;
- esprimersi su questioni non discusse con lo stesso delegante, ovvero quelle non iscritte nell’ordine del giorno.
È però utile sapere che, in caso il delegato voti in modo diverso da quanto stabilito dal delegante, ciò che viene approvato in assemblea rimane valido. Gli accordi presi fra le parti, e la violazione degli stessi, sono infatti estranei all’assemblea.
Naturalmente, può capitare che chi si avvale della delega preferisca garantire carta bianca al delegato, in tal caso dovrà però essere specificato sempre in forma scritta.
Quante deleghe può avere un solo condomino?
Ma quante deleghe può ricevere un solo condomino? Così come accennato in apertura, il riferimento è quello all’articolo 67 delle Disposizioni Attuative del Codice Civile. Quest’ultimo opera una distinzione a seconda del numero di condomini, se inferiori o superiori a 20.
Quante deleghe può avere un condomino in un condominio con meno di 20 proprietari
Nel caso in cui il numero di condomini sia minore di 20, il Codice Civile non prevede particolari limitazioni. Una persona, di conseguenza, può assumere le deleghe altrui senza nessun vincolo sul numero di condomini.
Bisogna però prestare attenzione al regolamento condominiale poiché, in assenza di specifiche prescrizioni da parte del Codice Civile, può autonomamente imporre delle prescrizioni diverse. Infatti, il regolamento può contenere:
- limiti di delega in base al numero di condomini
- limiti di delega in base ai millesimi.
Quante deleghe può avere un condomino con più di 20 condomini
Diverso è il discorso, invece, per quegli stabili dove sono presenti più di 20 condomini. In questo caso, l’articolo 67 delle Disposizioni Attuative del Codice Civile impone che:
- se vi sono più di 20 condomini, un condomino non può accettare deleghe per più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale in millesimi.
- per le unità immobiliari in comproprietà è possibile avvalersi di un solo rappresentante.

In merito al quinto di condomini e di millesimi, è utile specificare che il limite imposto è complessivo. Ad esempio, se un delegato rappresenta più di un quinto dei condomini ma non supera il valore di un quinto dei millesimi, le deleghe rimangono valide.
Per semplificare, si può fare riferimento alla seguente tabella:
Numero di condomini | Numero massimo di deleghe |
meno di 20 | nessun limite, se non specificato dal regolamento condominiale |
più di 20 | non più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale dei millesimi. |
Cosa succede se un condomino ha troppe deleghe in assemblea?
Ma cosa succede se un condomino si presenta in assemblea con un numero di deleghe maggiore rispetto al consentito? In linea generale:
- se si supera il limite di un quinto dei condomini, le deleghe eccedenti non sono valide, così come il voto;
- se si supera il limite dei millesimi, le deleghe eccedenti non sono valide, lo stesso per il voto.
Eppure, queste condizioni non inficiano la validità assoluta di quanto approvato dall’assemblea, bensì un vizio di formazione della delibera. Questo significa che la delibera stessa non è automaticamente nulla, bensì annullabile, secondo quanto previsto dall’Articolo 1137 del Codice Civile.
Si dovrà quindi procedere all’impugnazione della delibera:
- entro 30 giorni dall’assemblea, per i condomini presenti che si sono astenuti o hanno votato a sfavore;
- entro 30 giorni dalla ricezione del verbale dell’assemblea, per i condomini assenti.
Come facile intuire, se la delibera non viene impugnata entro le tempistiche previste, verrà considerata approvata.
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