Diffamazione in assemblea condominiale: quando è un reato da querelare?

Quando si configurano i reati di diffamazione, ingiuria e calunnia nel corso di un'assemblea condominiale e cosa fare
Due condòmini litigano
Freepik

Non di rado un’assemblea condominiale può tramutarsi in liti accese, nelle quali le parole usate possono sfociare nella diffamazione. Questo reato si verifica nel momento in cui vengono pronunciate o diffuse affermazioni lesive dell’onorabilità e della dignità personale di un condòmino o dell’amministratore in loro assenza.

Diversamente, se la persona offesa si trova all’interno dell’assemblea condominiale si configura piuttosto l’ingiuria, al giorno d’oggi non costituente più un reato. Trattandosi di un illecito civile, nei casi di ingiuria si può agire in giudizio solo per ottenere un risarcimento dei danni. Ecco, quindi, quando si verifica il reato di diffamazione in assemblea condominiale e cosa fare per tutelarsi dalle offese.

Pubblicità

Quando c'è diffamazione in condominio?

Le offese pronunciate nel corso di un’assemblea condominiale possono costituire reato di diffamazione ai sensi dell’articolo 595 del Codice penale se sono indirizzate a una persona assente in quel momento e, dunque, impossibilitata a difendere la propria reputazione.

Affinché si verifichi il reato, è ininfluente il ruolo della persona offesa. Chiunque, dal singolo condòmino all’amministratore, dal professionista incaricato dall’assemblea al soggetto che nulla ha a che fare con quel contesto, può ritenersi offeso da ingiurie e ricorrere contro la persona che ha pronunciato le frasi lesive.

Pertanto, chi nel corso di un’assemblea di condominio offende un’altra persona non presente alla riunione può subire una querela per diffamazione. Deve trattarsi di lesione della reputazione della vittima a tutto tondo, cioè in considerazione del fatto che le offese possano ledere la sfera familiare, lavorativa o sociale dell’altra persona. 

Ciò porta alla considerazione che le espressioni ingiuriose nei confronti della vittima potrebbero essere anche veritiere, ma in ogni modo pronunciate con il solo scopo di screditare la vittima.

Assemblea di condominio
Freepik

Quando scatta il reato di diffamazione

Proprio nel contesto dell’assemblea condominiale può trovare facilmente spazio il reato di diffamazione così come descritto dal Codice penale. All’articolo 595, infatti, si legge che

"Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro".

Le liti condominiali e le conseguenti diffamazioni durante le assemblee potrebbero trarre origine, ad esempio, per l’accusa di furto rivolta a un vicino o per la pronuncia di affermazioni relative alla sfera privata o lavorativa. Diventa ancora più grave la diffamazione di fatti non pertinenti con l’oggetto della discussione.

L'ingiuria nel condominio

La lettera c), del comma 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo numero 7 del 15 gennaio 2016, con decorrenza dal 6 febbraio 2016, ha depenalizzato il reato di ingiuria

Da quella data in poi, infatti, la fattispecie penale dell’ingiuria è stata trasformata in un illecito civile, per il quale l’autore è passibile di sanzione pecuniaria da 100 a 8.000 euro.

Si può configurare anche il reato di calunnia condominiale che si verifica quando un soggetto incolpa un altro di aver commesso un reato, anche se è a conoscenza della sua innocenza. La persona accusata ingiustamente può sporgere querela per calunnia contro chi abbia formulato la falsa accusa o avviare una causa civile per richiedere il risarcimento del danno. 

Diffamazione nella chat condominiale

Il reato di diffamazione trova facile consumazione nell’ambito dei rapporti di condominio nelle chat condivise da vari membri. Anche in questo contesto, scrivere frasi che possano offendere e ledere la reputazione di una persona non presente alla chat, può risultare un fatto rilevanti ai fini del reato previsto dall’articolo 595 del Codice penale.

Affinché il reato si consumi è necessario che il diffamante comunichi con più persone, almeno due, ad esempio nelle chat di WhatsApp e Telegram nelle quali siano iscritti anche condòmini "prepotenti". Trattandosi di messaggi non sempre letti nell’immediato da tutti, anche nel caso delle chat va distinta l’ingiuria aggravata dalla diffamazione.

Quest’ultima si configura solo se la persona offesa legge i messaggi ingiuriosi a distanza di tempo rispetto al momento in cui sia stato scritto. In questo caso, si ha reato di diffamazione in quanto la persona offesa deve considerarsi assente.

Quando il diffamato è l’amministratore di condominio

Anche un amministratore può procedere con la denuncia nei confronti di un condòmino per diffamazione. Emblematica, a tal proposito, è la sentenza numero 26325, depositata il 9 ottobre 2024, con la quale la Corte di Cassazione ha dato ragione a un amministratore di condominio che era stato definito "manipolatore contabile, infedele e sistematico" e dunque diffamato durante un’assemblea condominiale.

I giudici, in particolare, avevano confermato le sentenze di primo e secondo grado, respingendo il ricorso presentato da chi aveva espresso le parole diffamatorie, non configurabili nemmeno come diritto di critica legittimato solo quando i toni utilizzati sono pertinenti al tema del quale si discute con pacatezza.

Cosa avviene se l'amministratore offende il condòmino

La sentenza dello scorso ottobre non è l’unica che vede coinvolti gli amministratori di condominio. Già la Corte d'Appello di Milano si era espressa con la decisione numero 7/2023 condannando un condòmino milanese al pagamento della somma di 5.000 euro a titolo di risarcimento a un amministratore di condominio apostrofato con l’espressione "emerito idiota".

Si ricorda, inoltre, che la responsabilità penale è sempre personale. Pertanto, si può segnalare all'autorità giudiziaria solo il soggetto che abbia commesso il reato concretamente. A tal proposito, si precisa che l'amministratore può incorrere nella diffamazione in quanto non è esente da eventuali responsabilità. 

Divulgare i nominativi dei condòmini non in regola con i pagamenti nella bacheca condominiale può comportare sia il reato di diffamazione che la violazione della privacy. 

Cosa fare in caso di diffamazione: la querela

La vittima di diffamazione di un’assemblea condominiale può agire contro la persona che ha utilizzato le espressioni ingiuriose querelandola. La denuncia può essere sporta entro tre mesi decorrenti dal momento in cui la vittima sia venuta a conoscenza delle espressioni diffamatorie.

La querela deve essere firmata dalla vittima anche nel caso in cui sia presentata delegando il proprio avvocato di fiducia. All’interno si possono indicare i nominativi dei condòmini presenti all’assemblea che hanno ascoltato le espressioni diffamatorie.

Che valore ha il verbale di assemblea condominiale

Ai fini della querela, può risultare fondamentale il verbale dell’assemblea condominiale il quale può contenere la diffamazione. La vittima stessa può chiedere all’amministratore di condominio di inserire nel documento l’episodio ingiurioso. 

Nel caso in cui fosse consentito, anche la registrazione dell’assemblea potrebbe costituire un valido strumento di prova per la vittima delle dichiarazioni offensive. In ogni caso, è importante raccogliere le testimonianze dei presenti.

Come opporsi al verbale dell'assemblea condominiale

Al ricorrere di specifiche condizioni e non per la semplice contrarietà alle decisioni prese, la legge consente ai condòmini la possibilità di impugnare il verbale dell’assemblea condominiale. 

Prima di procedere, tuttavia, è opportuno capire se la delibera sia nulla o annullabile. Nel primo caso rientrano le delibere che hanno un oggetto impossibile, illecito o incidono sui diritti individuali o prive di elementi essenziali. Le delibere nulle non hanno effetto sui condòmini.

Un verbale può essere annullato se presenta vizi nella regolare costituzione dell’assemblea, vizi di forma o violazioni di maggioranze. In questi casi, i condòmini possono impugnarlo al fine di cancellarlo definitivamente.

L’impugnazione si può fare entro 30 giorni dalla data in cui si sia tenuta l’assemblea condominiale stessa. Il condòmino interessato richiede l’impugnazione al tribunale competente il quale:  

  • analizza la richiesta;
  • sospende, se lo ritiene necessario, la delibera;  
  • convoca in tribunale le parti (condominio e ricorrente) per il dibattimento.
Martelletto del giudice per una sentenza
Freepik

per commentare devi effettuare il login con il tuo account