Le spese condominiali non possono essere pagate con l'assegno di inclusione, a meno che non siano incluse nel canone d'affitto.
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Spese condominiali e assegno d'inclusione
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Per le famiglie che si trovano a dover gestire problemi economici, il pagamento di tutti gli oneri connessi alla casa può generare difficoltà. Proprio per questa ragione, fra i beneficiari di misure di supporto sorge un più che legittimo dubbio, sulla possibilità di utilizzare bonus o incentivi fiscali per coprire piccole e grandi necessità quotidiane. Ad esempio, si possono pagare le spese condominiali con l’Assegno di Inclusione? In genere no, a meno che le stesse non siano inserite all’interno dell’ammontare totale del canone d’affitto.

Come funziona l’Assegno di Inclusione

In primo luogo, è bene ricordare quale sia il funzionamento dell’Assegno di Inclusione. Si tratta di una prestazione economica, erogata dall’INPS, pensata per tutte quelle famiglie che si trovano in una condizione di povertà relativa o esclusione sociale, allo scopo di coprire bisogni essenziali, spingere ad attività di formazione o a percorsi occupazionali.

Introdotto con il D.L. 48/2023, e convertito nella Legge 85/2023, il beneficio integra il reddito familiare fino a una soglia massima di 6.500 euro annui - moltiplicata per la scala di equivalenza, con un minimo garantito di 480 euro -  elevabile a 8.190 euro annui per nuclei composti da over 67 o disabili gravi o non autosufficienti, in base alle condizioni familiari.

Se il contratto è formalmente registrato, l’Assegno di Inclusione copre anche una porzione dell’affitto annuo, per un massimo di 3.640 euro a seconda della composizione del nucleo familiare. Per poter ottenere il contributo, è però necessario il rispetto di alcuni requisiti:

  • la presenza nel nucleo familiare di almeno un minore o, ancora, una persona con disabilità o non autosufficiente, individui di età pari o superiore a 60 anni o soggetti in condizione di svantaggio, inseriti in percorsi di protezione o cura;
  • la cittadinanza italiana, in un Paese UE o, in alternativa, la residenza in Italia per almeno 5 anni per chi proviene da un Paese extra-UE, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno o di titolarità di una protezione internazionale;
  • un ISEE familiare non superiore a 10.140 euro;
  • un reddito familiare non superiore a 6.500 euro, moltiplicato per i parametri delle apposite scale di equivalenza, o di 10.140 euro se tutti i componenti hanno più di 67 anni, sono disabili gravi o non autosufficienti;
  • un patrimonio immobiliare netto - diverso dalla casa principale, decurtando il valore IMU della stessa fino a un massimo di 150.000 euro - non superiore a 30.000 euro;
  • un patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per nuclei di una persona - accresciuto di 2.000 euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro - incrementato di 1.000 euro per ogni minorenne oltre il secondo, maggiorato di 5.000 euro per disabile e 7.500 euro per disabile grave o non autosufficiente;
  • nessun autoveicolo, motociclo o natante immatricolato nei 36 mesi precedenti, fatta eccezione per le agevolazioni per disabili.

Cosa posso pagare con l’Assegno di Inclusione

L’Assegno di Inclusione è una misura rivolta alle spese essenziali, che possono essere pagate con l’apposita Carta ADI, gestita da Poste Italiane. Per questa ragione, non può essere utilizzato per qualsiasi tipo di pagamento, bensì solo per categorie specifiche. 

Pagamenti alimentari con l'Assegno d'Inclusione
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In linea generale, il contributo può essere utilizzato per acquistare o pagare:

  • alimentari, bevande non alcoliche, prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa;
  • medicinali e dispositivi medici da banco;
  • bollette di elettricità, gas e acqua, purché con bollettino o MAV presso gli uffici postali;
  • telefonia fissa e mobile, sempre con pagamento postale;
  • canoni d’affitto o rate del mutuo;
  • carburante o biglietti per i trasporti pubblici.

È inoltre possibile un piccolo prelievo in contanti, pari a 100 euro per persona a seconda della scala di equivalenza. Ancora, per pagare l’affitto con l’ADI - o le rate del mutuo - è necessario utilizzare un bonifico SEPA, un postagiro mensile al locatore o, ancora, recarsi agli sportelli dell’Ufficio Postale.

Quali sono le spese vietate con l’Assegno di Inclusione

Per contro, l’Assegno di Inclusione non può essere utilizzato per una lunga lista di altre spese o investimenti, che esulano la necessità di coprire bisogni essenziali. Fra questi vi rientrano:

  • prodotti o derivati del tabacco, contenenti nicotina e alcolici;
  • armi e munizioni, anche per uso venatorio o sportivo;
  • servizi finanziari come prestiti, cambiavalute, trasferimenti di denaro internazionali;
  • polizze assicurative, a meno che non siano obbligatorie per le utenze;
  • beni di lusso, oggetti d’arte, abbonamenti a club privati e servizi nautici;
  • gioco d’azzardo, slot e materiali per adulti. 

Le categorie sono generiche ed è più che fisiologico che sorgano dubbi. Ad esempio, si può pagare Internet con l’ADI? Di norma sì, purché si tratti di un’utenza domestica fissa - ADSL, fibra o FWA, integrate con la telefonia fissa - e il pagamento avvenga tramite bollettino postale, presso gli uffici competenti.

È bene sapere che, se si usa l’assegno di inclusione per spese non ammesse, si rischia la sospensione del beneficio da 6 a 12 mesi o, in caso di recidiva, anche la decadenza.

Come si possono pagare le spese condominiali

Gli elenchi delle spese ammesse e vietate dall’Assegno di Inclusione confermano la possibilità di utilizzare l’importo per le necessità connesse alla casa, come appunto il pagamento dell’affitto o delle rate del mutuo. Ma cosa succede con le spese condominiali?

Calcolo delle spese condominiali
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In base all’articolo 1123 del Codice Civile, le spese condominiali sono divise fra tutti i condomini, in base ai millesimi di proprietà posseduti. In presenza di contratti di locazione, l’articolo 1576 del Codice Civile prevede che il proprietario si faccia carico della manutenzione straordinaria, mentre l’inquilino di quella ordinaria, salvo accordi diversi da contratto.

Di norma, le quote vengono raccolte dall’amministratore - o, in alcuni casi, direttamente dai fornitori - tramite bonifici SEPA, postagiri o bollettini postali e, in alcuni casi, anche in contanti o con assegni, se il condominio e l’amministratore stesso lo ammettono. Ancora, su richiesta assembleare è possibile usufruire della rateizzazione. Ma l’ADI si può usare per corrispondere queste spese?

La possibilità di pagamento con l’ADI

La normativa in vigore non prevede esplicitamente la possibilità di pagare le spese condominiali con l’Assegno di Inclusione, anche perché il beneficio non include bonifici verso soggetti generici - come gli amministratori condominiali - bensì utenze, forniture, affitti e mutui.

Per quanto non esistano deroghe normative ai divieti, è possibile corrispondere indirettamente le spese condominiali con l’ADI, quando già comprese nel canone d’affitto registrato. Questo perché la quota è virtualmente indivisibile dal totale della locazione, che potrà quindi essere corrisposto tramite bonifico o MAV agli sportelli della Posta. Sarà poi il proprietario dell’immobile a consegnare la relativa quota al condominio.

Bisogna però prestare particolare attenzione, perché questa modalità è valida unicamente quando le spese sono incluse nel totale dell’affitto. In caso contrario, si rischia che il pagamento venga rifiutato.

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