Nei contesti abitativi condivisi, anche gli elettrodomestici possono diventare motivo di tensioni fra i vicini. Tra i tanti, vi è certamente l’uso dell’asciugacapelli in condominio: un apparecchio che, dato il suo elevato rumore, può disturbare la quiete altrui. Per quanto accendere il phon non sia vietato, è sempre necessario rispettare gli orari di riposo e, in ogni caso, evitare inutile fastidio agli altri. Ma come comportarsi e, soprattutto, come verificare l’esistenza di eventuali divieti?
Quali sono considerati rumori molesti in condominio
Vivere in condominio implica necessariamente una serie di compromessi, in particolare una certa tolleranza al rumore proveniente dagli appartamenti altrui. Tuttavia, quando il baccano risulta troppo elevato o prolungato nel tempo, si rischia che il rumore si trasformi in una vera e propria molestia.
In linea generale, l’articolo 844 del Codice Civile vieta tutte le immissioni che superano la normale tollerabilità, compresi anche i suoni. Il concetto di normale tollerabilità non è però univoco, ma dipende dal contesto e dall’origine del disturbo, tanto che il suo superamento viene deciso in sede giudiziale a seguito di perizie e verifiche sul campo.
Ma quali sono i rumori che possono essere considerati molesti in condominio? Di solito, si identificano come tali tutti i suoni che impediscono il normale svolgimento delle attività domestiche o, ancora, rendono impossibile il riposo. Fra i più comuni, si possono elencare:
- gli elettrodomestici accesi durante gli orari di quiete;
- l’abitudine di fare la doccia di notte o altre attività personali rumorose;
- la televisione o la musica a tutto volume nelle fasce di riposo;
- le attività di manutenzione domestica o spostare i mobili negli orari notturni;
- le urla, gli animali o il calpestio eccessivo.
Gli orari di quiete in condominio
Al fine di prevenire comportamenti che possono rappresentare un disturbo per tutti i residenti, spesso il regolamento condominiale incorpora delle specifiche prescrizioni da rispettare. A questo scopo, è utile conoscere un’importante distinzione:
- il regolamento assembleare, approvato a maggioranza, può imporre limiti sugli orari di quiete da rispettare - ad esempio, di notte - o sulle attività rumorose da evitare nelle parti comuni;
- il regolamento contrattuale, ovvero quello solitamente predisposto dal venditore e accettato dai condomini con l’atto di vendita, può includere imposizioni più rigide, come il divieto di destinare le unità immobiliari ad attività rumorose.
In merito agli orari di quiete, non esiste una normativa nazionale che li definisca, ma dipendono dalle consuetudini tipiche del condominio. Ad esempio, fra le fasce più comuni vi rientrano:
- dalle 22 alle 8, per garantire il sonno notturno;
- dalle 13 alle 15/16, per il riposo pomeridiano.
L’uso dell’asciugacapelli in condominio
Per quanto non possa esistere un divieto assoluto di utilizzo degli elettrodomestici, anche l’asciugacapelli può rientrare nei limiti di fasce orarie stabiliti dal regolamento. Ma quando l’uso di un phon in condominio può essere considerato molesto?
Anche solo per semplice buon senso, il ricorso a uno strumento tanto rumoroso quanto il phon dovrebbe essere limitato:
- nelle fasce di quiete, soprattutto se si tratta di un’abitudine che si protrae a lungo nel tempo;
- in qualsiasi momento, se il rumore prodotto è talmente elevato da superare la normale tollerabilità altrui.
Sebbene anche il singolo episodio possa rappresentare una violazione, di solito si tende a considerare come molestie quelle che si protraggono nel tempo, tali da alterare le abitudini altrui. In altre parole:
- l’accensione per pochi minuti di un phon di notte, ad esempio per un imprevisto o una necessità inderogabile, non rappresenta necessariamente una violazione;
- l’abitudine di asciugarsi sempre i capelli a notte inoltrata, protratta per più giorni o settimane, può invece essere considerata incompatibile con le necessità altrui.
Quanto rumore fa il phon
Proprio perché l’asciugacapelli rappresenta uno degli elettrodomestici più fastidiosi, bisogna anche riflettere sul rumore effettivamente prodotto: è quindi utile valutare anche i decibel di un phon.
In media, un asciugacapelli classico oscilla tra i 70 e i 90 dB, a seconda della sua potenza e velocità: indicativamente, corrisponde a una conversazione domestica animata o, ancora, a un momento di leggero traffico su strada. In virtù del disturbo generato, chi ha necessità di sfruttare l’apparecchio frequentemente o in orari insoliti, dovrebbe perciò pensare a soluzioni per limitarne l’impatto acustico.
Ma come silenziare il phon? Esistono diverse strategie che ne possono attenuare il rumore:
- ridurre la velocità della ventola, scegliendo le impostazioni minime dell’elettrodomestico;
- applicare gli appositi diffusori, che possono essere utili anche per attutire il rumore;
- scegliere apparecchi con tecnologie avanzate, come i corpo in ceramica o l’emissione di ioni, perché ideali per ridurre i tempi di asciugatura;
- utilizzare l’apparecchio in stanze e bagni interni, lontano dai muri confinanti, avendo l’accortezza di chiudere porte e finestre per limitare la propagazione dei suoni molesti.
Ancora, è certamente indicato valutare l’acquisto di un nuovo esemplare: per quanto non esista un phon silenzioso al 100%, in commercio si trovano diversi modelli dall’impatto acustico minimo.
Le conseguenze per chi disturba con il phon
Infine, bisogna tenere in debita considerazione che il disturbo arrecato dal phon può determinare conseguenze da non sottovalutare, soprattutto se il comportamento è reiterato nel tempo.
Innanzitutto, l’articolo 70 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile permette di comminare delle multe per le violazioni delle norme condominiali, se esplicitamente previste all’interno del regolamento. Tali sanzioni sono deliberate dall’assemblea, applicate dall’amministratore e possono raggiungere:
- i 200 euro in caso di singola violazione;
- gli 800 euro per la recidiva.
Dopodiché, in virtù del già visto articolo 844 del Codice Civile, il condomino che si sente disturbato dall'asciugacapelli altrui può adire le vie legali, chiedendo al tribunale di imporre la cessazione del rumore e, se opportunamente documentato, anche il risarcimento del relativo danno. Per verificare l’effettivo superamento della normale tollerabilità, il giudice analizzerà il contesto in cui i rumori vengono prodotti e, se necessario, disporrà anche perizie sul campo per accertare la gravità della molestia acustica.








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