Biciclette in condominio: dove parcheggiarle e quali limiti rispettare

Le biciclette in condominio possono essere lasciate negli spazi comuni temporaneamente, purché non intralcino il passaggio.
Bicicletta in condominio
Magnific

In un’era caratterizzata da contesti urbani sempre più affollati, cresce il numero dei cittadini che scelgono mezzi alternativi all’automobile per districarsi nel traffico. Fra i tanti, dominano di certo le due ruote, una soluzione economica e anche amica dell’ambiente. Eppure, la gestione di questi veicoli non è sempre agevole: ad esempio, dove si possono mettere le biciclette in condominio? In linea generale, possono essere lasciate nelle parti comuni se non si altera la destinazione d’uso, non si blocca il passaggio o il regolamento lo vieti espressamente. Pertanto, è sconsigliato - e talvolta anche vietato - parcheggiare bici nell'androne, nel vano scala o sul proprio pianerottolo.

Dove mettere la bici in condominio

Fra i condomini appassionati delle due ruote, uno dei dubbi più frequenti riguarda la possibilità di parcheggiare la bicicletta all’interno degli spazi condivisi dello stabile. Ma è possibile occupare le parti comuni con il proprio mezzo?

Pubblicità

In linea generale, il riferimento principale è all’articolo 1102 del Codice Civile: ogni condomino può avvalersi delle parti comuni, purché non ne alteri la destinazione d’uso e non impedisca ad altri di fare altrettanto. Ciò significa che il parcheggio occasionale può essere tollerato, purché non si trasformi in un’occupazione stabile o, ancora, impedisca agli altri l’uso della parte comune o il transito.

Di solito, non vi sono particolari problemi nel lasciare la bicicletta:

  • in cortile o in aree esterne, se lo spazio lo consente;
  • nelle rastrelliere dedicate, predisposte dal condominio;
  • in altri spazi appositi, come locali di deposito specifici.

È utile ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza sulle biciclette in condominio - ad esempio, la sentenza del Tribunale di Savona del 17 aprile 2013 - l’uso paritario degli spazi comuni è valido anche per il parcheggio di questi mezzi, sempre rispettando la destinazione d’uso e i diritti degli altri condomini.

Cosa può vietare il regolamento condominiale

Le disposizioni del Codice Civile sull’uso delle parti comuni non sono, tuttavia, le uniche da prendere in considerazione. Sulle biciclette, il regolamento condominiale gioca infatti un ruolo centrale. In particolare:

  • il regolamento assembleare può disciplinare le aree di parcheggio, indicando dove debbano essere lasciate le biciclette e, se necessario, gli orari d’accesso all’area adibita;
  • il regolamento contrattuale può invece contenere misure più restrittive, come l’assoluto divieto di parcheggio delle biciclette in condominio.
Biciclette nella rastrelliera
Magnific

In ogni caso, anche in assenza di limitazioni scritte, la giurisprudenza tende a considerare il deposito stabile come un’alterazione della destinazione d’uso, soprattutto negli spazi di transito dello stabile condominiale.

Si può lasciare la bicicletta in cortile?

La prima questione da prendere in considerazione riguarda la possibilità di parcheggiare il proprio mezzo in cortili e giardini. Di solito, lasciare la bicicletta in cortile è possibile, data la destinazione polifunzionale - transito, manovra, sosta momentanea - di questa area. Tuttavia, è sempre necessario rispettare i vincoli previsti dall’articolo 1102 del Codice Civile e, soprattutto, accertarsi che le biciclette:

  • siano collocate in modo ordinato e non occupino uno spazio eccessivo;
  • non creino intralcio al passaggio o alle manovre;
  • non compromettano il decoro architettonico dello stabile.

In caso di lamentele da parte degli altri condomini, l’amministratore può disporre la rimozione delle biciclette dal condominio. Qualora si violino delle norme condominiali, possono essere anche comminate le sanzioni previste dall’articolo 70 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, se espressamente previste da regolamento e deliberate dall’assemblea:

  • fino a 200 euro per la singola infrazione;
  • fino a 800 euro per le recidive.

Posso lasciare la bici sul pianerottolo condominiale?

Diverso è invece il discorso per gli spazi interni del condominio, soprattutto se adibiti al transito o essenziali per la sicurezza dello stabile, ad esempio perché vie di fuga in caso di incendi. Ad esempio, si può lasciare la bicicletta sul pianerottolo?

Non è normalmente possibile occupare i pianerottoli con oggetti personali, comprese le biciclette o altri piccoli mezzi di trasporto. Questo perché si rischia di limitare le capacità di transito altrui e, ancora, violare le norme sulle evacuazioni. Ancora, vi sono anche implicazioni sul decoro architettonico di questa parte comune e, fatto non meno importante, rischi legati all’igiene.

Anche in questo caso, i condomini si possono rivolgere all’amministratore per richiederne l’immediata rimozione e possono essere comminate specifiche sanzioni.

È possibile mettere la bici nell’androne o nel vano scale?

Bisogna però considerare che i pianerottoli non rappresentano le uniche aree di passaggio all’interno dell’edificio. Proprio per questo motivo, difficilmente si potranno lasciare biciclette nell’androne condominiale: la sua funzione primaria è quella del passaggio dei residenti per l’accesso alle loro unità abitative, di conseguenza si rischia di alterarne la destinazione d’uso e di ledere i diritti degli altri condomini.

La logica è la medesima degli oggetti personali sul pianerottolo: si rischia di bloccare il transito, modificare la destinazione d’uso o danneggiare il decoro architettonico. Lo stesso vale per le biciclette nel vano scale, che peraltro potrebbero rappresentare un problematico ostacolo in caso di evacuazione d’emergenza.

Cosa fare se il condominio non ha spazi idonei per le bici

Ma cosa fare, qualora il proprio condominio fosse sprovvisto di spazi idonei per le bici? Le alternative non mancano, sebbene non sempre rappresentino il massimo della comodità:

  • portare il mezzo all’interno del proprio appartamento;
  • depositare la bicicletta negli scantinati o nei box privati. Prima di farlo, è però utile verificare cosa si può lasciare in cantina, in base alle principali disposizioni di sicurezza antincendio ed eventuali limitazioni da regolamento condominiale;
  • avvalersi di parcheggi pubblici esterni al condominio;
  • richiedere l’installazione di rastrelliere o la predisposizione di spazi idonei all’interno dello stabile.

Come installare le rastrelliere in condominio

In caso si voglia richiedere la predisposizione di spazi appositi per il deposito delle due ruote, o all’installazione di una rastrelliera per le biciclette in condominio, la questione deve passare per il vaglio assembleare.

Parcheggiare la bicicletta
Magnific

La proposta può essere avanzata dal singolo condomino o dall’amministratore, affinché sia messa all’ordine del giorno della più vicina riunione. In qualità di opera di miglioramento o di incrementata fruizione delle parti comuni, in base all’articolo 1136 del Codice Civile, si dovrà raggiungere:

  • la maggioranza dei presenti in assemblea;
  • purché rappresentino almeno i 500 millesimi del valore dello stabile.

Per la ripartizione delle spese di installazione e manutenzione della rastrelliera, valgono i principi di proporzionalità previsti dall’articolo 1123 del Codice Civile: concorrono tutti i condomini, in relazione ai millesimi di proprietà posseduti. Tuttavia, l’assemblea e il regolamento possono prevedere anche suddivisioni diverse, ad esempio escludendo dal pagamento coloro che non si avvalgono di questo strumento.

Chi risponde dei danni causati dalle bici in condominio

Infine, è indispensabile anche valutare la responsabilità di eventuali danni causati dalle biciclette di condominio. A questo scopo, è utile sapere che:

  • in base all’articolo 2043 del Codice Civile, se una bicicletta causa incidenti o danni, è il proprietario a risponderne direttamente;
  • in base all’articolo 2051 del Codice Civile, se il danno è dovuto a rastrelliere o altre strutture per biciclette predisposte dal condominio, potrebbe esserne lo stabile nel suo complesso a doversene far carico.

Fatta eccezione per dimostrato caso fortuito, o eventi al di fuori del controllo del proprietario o del condominio - si pensi a una fila di biciclette nella rastrelliera che, cadendo a causa di un forte vento, ferisce i condomini o danneggia una proprietà privata - i responsabili possono ricevere l’ordine dal tribunale di rimuovere sia i mezzi che le opere predisposte, nonché di procedere al risarcimento delle parti colpite.

per commentare devi effettuare il login con il tuo account