Cosa c'è da sapere per chi ha lascia oggetti sul pianerottolo condominiale come stendini, sacchi della spazzatura e scarpiere
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Corridoio condominiale
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L’utilizzo delle parti comuni negli edifici residenziali è spesso motivo di accesi dibattiti tra i residenti, specialmente quando riguarda la gestione degli spazi prossimi agli ingressi privati. Depositare scarpiere, mobili, portaombrelli, biciclette e sacchi della spazzatura sui pianerottoli condominiali è generalmente vietato, poiché tali spazi sono aree comuni che non devono ostacolare il passaggio, alterare il decoro o ridurre lo spazio a uso deposito, in violazione del regolamento o dell'articolo 1102 del Codice civile

Per mantenere un clima di convivenza sereno, è dunque fondamentale comprendere i limiti normativi legati all'abitudine di lasciare oggetti sul pianerottolo condominiale.

Cosa si può tenere sul pianerottolo condominiale

Il pianerottolo è un bene comune ai sensi dell'articolo 1117 del Codice civile, in quanto necessario all'uso dell'intero edificio e al collegamento tra le proprietà esclusive e le scale. Di conseguenza, ogni condòmino può servirsene seguendo i principi dell'articolo 1102, il quale permette l'uso della cosa comune purché non se ne alteri la destinazione e non si impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso. 

In termini pratici, ciò che si può mettere sul pianerottolo condominiale è limitato a elementi che non pregiudichino la sicurezza e l'estetica del piano. La tolleranza per oggetti decorativi funzionali o di ridotte dimensioni, come uno zerbino o un piccolo vaso, non deve essere confusa con un diritto acquisito all'occupazione del pianerottolo condominiale in via permanente. 

Qualora lo spazio venga utilizzato per depositare beni ingombranti, si configura una violazione, poiché il transito potrebbe risultare difficoltoso in caso di emergenza. La giurisprudenza ha chiarito che il decoro architettonico deve essere preservato in quanto l'inserimento di elementi eterogenei rischia di svalutare l'immagine complessiva dello stabile.

Le norme antincendio giocano un ruolo cruciale nella definizione di ciò che è lecito. Qualsiasi materiale infiammabile, bene, oggetto o strumento che restringa la larghezza utile delle vie di fuga è rigorosamente proibito. Pertanto, l'atto di lasciare oggetti sul pianerottolo condominiale deve essere sempre valutato alla luce della larghezza del corridoio e della facilità di manovra per i soccorritori.

Primo piano di mani che tengono il manubrio di una bicicletta
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Si possono lasciare le scarpe sul pianerottolo

L'abitudine di sfilarsi le calzature prima di entrare in casa per motivi igienici porta frequentemente alla questione se si possano lasciare le scarpe sul pianerottolo condominiale. Sebbene possa apparire come un gesto innocuo, il deposito sistematico di calzature all'esterno della porta privata può essere contestato per ragioni di decoro e di igiene pubblica. 

L'odore sgradevole o la percezione di disordine sono elementi che l'amministratore può sanzionare se il regolamento lo prevede. Inoltre, la presenza di calzature sparse può costituire un inciampo per i passanti, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione. 

Se il regolamento, avente natura contrattuale, vieta espressamente l'ingombro delle aree comuni, il divieto è assoluto. In assenza di clausole specifiche, si applica il principio del rispetto del decoro: una singola coppia di scarpe per pochi minuti potrebbe essere tollerata, ma la trasformazione del ballatoio in uno spogliatoio è illegittima.

Oltre alle multe previste dal regolamento, il condominio può agire in giudizio per ottenere una sentenza di rimozione forzata. Se l'oggetto causa un danno estetico permanente, si può configurare una violazione del decoro architettonico, con conseguente obbligo di risarcimento. 

Come comportarsi se il vicino lascia le scarpe sul pianerottolo

Quando un residente ignora le norme di buona convivenza e persiste nel lasciare calzature o altri beni personali fuori dalla porta, il primo passo da fare è quello della verifica del regolamento condominiale. Se il documento contiene divieti espliciti, l'amministratore ha il dovere di intervenire ai sensi dell'articolo 1130 del Codice civile. 

Egli può convocare l'assemblea per deliberare modifiche al regolamento che rendano ancora più stringenti i divieti, proteggendo così il valore dell'immobile e la qualità della vita dei residenti

Una segnalazione formale può invitare il trasgressore al ripristino del decoro, ricordando che l'occupazione impropria del pianerottolo condominiale può portare a sanzioni pecuniarie se deliberate dall'assemblea. Nel caso in cui il dialogo informale non produca risultati, è possibile richiedere all'amministratore l'invio di una diffida legale. La raccolta di prove fotografiche è utile per documentare la reiterazione del comportamento. 

Orientamenti recenti della Cassazione sul tema

L'installazione di una scarpiera sul pianerottolo condominiale rappresenta un'occupazione stabile di una porzione di bene comune. 

Con l'ordinanza numero 30468 del 26 novembre 2024, la Cassazione ha ribadito che l'uso esclusivo di una parte del pianerottolo condominiale tramite un mobile fisso è vietato se impedisce agli altri condomini di fruire di quello stesso spazio. 

Anche se il mobile non blocca del tutto il passaggio, esso sottrae superficie alla collettività per un vantaggio puramente individuale.

Bicicletta sul pianerottolo del condominio: quali divieti?

Qualora gli oggetti depositati ostruiscano le vie di fuga, è possibile segnalare la situazione alle autorità competenti per la sicurezza antincendio, poiché l'integrità fisica dei residenti prevale su ogni tolleranza. La bicicletta sul pianerottolo del condominio è un esempio tipico: pur essendo un mezzo ecologico, il suo posizionamento nelle scale o sui ballatoi è quasi sempre vietato per motivi di sicurezza e ingombro.

L'uso del pianerottolo come estensione del proprio ripostiglio è una pratica illegittima. Non è raro osservare l'occupazione del pianerottolo condominiale tramite vecchi tavoli, sedie o scatoloni in attesa di essere smaltiti. Tale comportamento altera la destinazione d'uso dello spazio, che è il transito e non lo stoccaggio. 

Pianta su scale e pianerottolo
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Si può tenere il portaombrelli sul pianerottolo?

L'ombrello bagnato è una delle cause di attrito più comuni tra vicini di condominio. Collocare un portaombrelli all'esterno della porta può rendere il pavimento scivoloso, configurando una responsabilità civile per il condomino in caso di cadute di terzi. 

La giurisprudenza tende a essere indulgente verso l'uso temporaneo, ma l'installazione di un portaombrelli fisso segue le stesse regole della scarpiera su pianerottolo condominiale. Se il pianerottolo è particolarmente stretto, anche un piccolo oggetto può rappresentare un ostacolo. 

Pertanto, è preferibile utilizzare soluzioni interne o assicurarsi che l'oggetto non permanga oltre il tempo necessario all'asciugatura. Inoltre, la chiusura della porta su pianerottolo condominiale deve essere agevole e priva di ostacoli mobili.

Secondo l'orientamento della Cassazione, l'uso intenso della cosa comune è lecito solo se non altera il rapporto di equilibrio tra i condomini. Ad esempio, lasciare il passeggino sul pianerottolo condominiale potrebbe essere tollerato per brevissimi periodi legati alle necessità quotidiane, ma il suo stazionamento notturno o permanente è considerato abusivo, soprattutto se lo spazio è limitato.

Mettere le piante sul pianerottolo condominiale

Il desiderio di abbellire le aree comuni porta spesso i residenti a mettere le piante sul pianerottolo condominiale. Se da un lato il verde può migliorare l'aspetto estetico, dall'altro vasi voluminosi o piante rampicanti possono ridurre la luminosità o intralciare le operazioni di pulizia. 

Le piante sul pianerottolo condominiale sono ammesse solo se di dimensioni contenute e se non creano disagi ai vicini o al personale di servizio. In ogni caso, l'irrigazione e la pulizia delle foglie cadute spettano esclusivamente al proprietario, che deve evitare di macchiare le superfici comuni. Tra gli altri oggetti vietati si ricordano: 

  • lo stendino sul pianerottolo condominiale che è vietato per il decoro e per l'umidità che sprigiona;
  • i sacchi dei rifiuti che non devono mai sostare all'esterno della porta per ragioni igieniche;
  • i mobili di grandi dimensioni che non possono essere collocati nemmeno se il pianerottolo è ampio;
  • le attrezzature sportive che devono essere riposte all'interno delle proprietà esclusive o nei garage.

Per garantire una consultazione immediata dei diritti e doveri legati all'uso delle aree comuni, la seguente tabella incrocia le tipologie di beni più comuni con le relative implicazioni giuridiche e di sicurezza.

Tipologia di oggettoAmmissibilità genericaSicurezza e vie di fugaRiferimento normativoConseguenze e sanzioniTolleranza giurisprudenziale
Zerbino standardConsentitoRischio nulloArt. 1102 c.c. (Uso paritario)Nessuna (se non intralcia)Massima (consuetudine)
ScarpieraVietataIntralcio medio/altoArt. 1120 c.c. (Decoro)Diffida e rimozione coattivaMolto bassa
BiciclettaVietataIntralcio elevatoNorme Antincendio (DM 16/05/87)Rimozione immediata e multeNulla (ostacolo fisso)
PianteTollerate (se piccole)Rischio bassoDecoro architettonicoRichiamo per ingombroAlta (se non ostruiscono)
StendinoVietatoRischio medio/altoRegolamento di Polizia UrbanaSanzioni pecuniarieNulla (lesione decoro)
Sacchi spazzaturaRigorosamente vietatiRischio igienico/fuocoNorme ASL e RegolamentiSegnalazioni e multe salateNulla (illecito igienico)
Passeggini e carrozzineTolleranza temporaneaIntralcio variabileArt. 1117 c.c.Richiamo per sosta prolungataMedia (stato di necessità)
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