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Il taglio delle pensioni d'oro è stato previsto dalla legge di Bilancio 2019
La legge di Bilancio 2019 ha previsto il taglio delle pensioni d'oro GTRES

La legge di Bilancio 2019 ha previsto il taglio delle pensioni d’oro. Si parte a giungo con la decurtazione delle pensioni che superano i 100.000 euro lordi annui.

Secondo quanto previsto, il contributo sarà del 15% per i redditi tra 100.000 e 130.000 euro e andrà a salire fino ad arrivare al 40% per quelli superiori a 500.000 euro con un prelievo del 25% per i redditi tra 130.001 e 200.000 euro, del 30% per i redditi tra 200.001 e 350.000 euro e del 35% per i redditi tra 350.001 e 500.000 euro.

Con la circolare n. 62 del 7 maggio 2019, “Riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro su base annua”, l’Inps ha illustrato le modalità di applicazione della riduzione dei trattamenti pensionistici.

L’Istituto nazionale di previdenza ha innanzitutto spiegato che il comma 261 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 prevede che i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati siano superiori a 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti in base alle seguenti aliquote percentuali:

  • 15% per la quota di importo da 100.000,01 a 130.000,00 euro;
  • 25% per la quota di importo da 130.000,01 a 200.000,00 euro;
  • 30% per la quota di importo da 200.000,01 a 350.000,00 euro;
  • 35% per la quota di importo da 350.000,01 a 500.000,00 euro;
  • 40% per la quota di importo eccedente i 500.000,01 euro.

Ai fini dell’individuazione dell’importo pensionistico complessivo superiore a 100.000 euro rilevano gli importi lordi su base annua di tutti i trattamenti pensionistici diretti, compresi quelli aventi decorrenza infra annuale, a carico delle forme pensionistiche indicate nell’articolo 1, comma 261, ivi compresi i supplementi di pensione e le pensioni supplementari, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la liquidazione degli stessi.

L’importo della riduzione dei trattamenti pensionistici deve essere parametrato ai trattamenti pensionistici considerati al fine della determinazione dell’importo pensionistico complessivo e applicato solo nella misura relativa ai trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva.

A titolo esemplificativo si consideri il seguente caso.

  1. Un soggetto è titolare di più trattamenti pensionistici di cui uno a carico del FPLD di importo pari a € 70.000, uno a carico della CTPS di importo pari a € 50.000 e uno a carico della Gestione separata di importo pari a € 20.000. Ai fini della determinazione dell’importo di riduzione dei trattamenti pensionistici si deve considerare la somma di tutti gli importi, pari a € 140.000.
  2. Per la quota di importo compresa tra € 100.000,01 e € 130.000,00 si applica l’aliquota percentuale del 15%, per un importo pari a € 4.499,99, per la successiva quota di importo compresa tra € 130.000,001 e € 140.000 si applica l’aliquota percentuale del 25%, per un importo pari a € 2.499,99.
  3. L’importo di riduzione è pari a € 6.999,98 e deve essere parametrato in relazione agli importi dei singoli trattamenti pensionistici e applicato ai soli trattamenti a carico del FPLD e della CTPS liquidati con una quota retributiva.
  4. Pertanto, il trattamento pensionistico a carico del FPLD sarà ridotto di € 3.499,99 ed il trattamento pensionistico a carico della CTPS di € 2.499,99. Sul trattamento pensionistico a carico della Gestione separata, liquidato interamente con il sistema di calcolo contributivo, non sarà applicata la relativa quota di riduzione, pari a € 1.000,00.

Il comma 267 dell’articolo 1 della legge n. 145/ 2018 stabilisce, infine, che per effetto dell’applicazione dei commi 261 e 263 del medesimo articolo, l’importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.

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