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Viaggi cancellati per coronavirus, come funzionano i rimborsi?
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Il decreto legge 9/2020 è intervenuto anche per regolare i rimborsi dei viaggi cancellati per motivi legati al rischio di contagio da coronavirus. Vediamo come fare per ottenere gli indennizzi.

Chi può chiedere i rimborsi

La misura non riguarda solamente i viaggi cancellati per le persone messe in quarantena che risiedono nella zona rossa o in altre aree soggette a restrizioni dovute al coronavirus. I rimborsi, infatti, sono previsti anche per le aziende e i privati che avevano programmato soggiorni, viaggi o trasferte con partenza o destinazione in aree interessate dal contagio.

Stesso discorso anche per chi avrebbe dovuto partecipare a concorsi, eventi e manifestazioni di vario genere sospese o rinviate dalle autorità per via dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 6/2020.

Si può fruire di rimborsi anche nel caso siano stati acquistati viaggi in Italia per mete estere che abbiano vietato l’ingresso per rischio di contagio da coronavirus. Il discorso cambia qualora non vi sia alcun divieto esplicito da parte delle autorità locali a entrare nel Paese, nel qual caso vengono applicate le normali regole di settore.

È previsto anche il diritto di recesso da contratti per pacchetti turistici nei casi previsti dal decreto. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire un pacchetto sostitutivo equivalente o superiore, procedere al rimborso o emettere un voucher annuale di pari importo.

Come ottenere i rimborsi

Chi volesse chiedere i rimborsi è tenuto a comunicare al vettore l’occorrenza di uno dei casi sopra elencati allegando il titolo di viaggio e, se si trattasse di eventi cancellati, la documentazione attestante la programmata partecipazione. Tale comunicazione deve essere inviata entro 30 giorni (in alcuni casi la tempistica può variare senza mai superare il limite di un mese):

  • dalla cessazione del divieto imposto (quarantena, limitazione, ecc.);
  • dall’annullamento, sospensione o rinvio dell’evento cancellato;
  • dalla data prevista per la partenza verso un paese in cui è stato imposto un divieto di ingresso.

Il vettore, entro 15 giorni dalla comunicazione, procede al rimborso o all’emissione di un buono di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

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