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Restituzione del contributo a fondo perduto non spettante, come funziona
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L'articolo 25 del decreto Rilancio ha introdotto un contributo a fondo perduto per le aziende con l'obiettivo di arginare gli effetti della crisi dovuta al Covid-19. Adesso, con la risposta n. 427, l'Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in merito alla restituzione di quanto percepito indebitamente.

L'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato quanto previsto dall'articolo 25 del decreto Rilancio e poi dalle circolari n. 15/E del 13 giugno 2020 e n. 22/E del 21 luglio 2020. Ques'ultima, riguardo ai soggetti destinatari del beneficio, ha chiarito che "i consorzi tra imprese - riconducibili ai soggetti di cui all'articolo 73 del Tuir -, per ragioni di ordine logico sistematico, non possono fruire del contributo qui in esame in considerazione della peculiare natura di tali soggetti, che si limitano ad operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte. Queste ultime, infatti, sussistendo gli ulteriori requisiti possono accedere al contributo di cui all'articolo 25 del decreto rilancio evitando la duplicazione del beneficio in capo ai medesimi soggetti".

Non tralasciando la circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che è stato altresì chiarito: "Diversamente, i consorzi che svolgono una propria attività autonoma rispetto alle consorziate e che assumono rappresentanza esterna possono comunque fruire del contributo a fondo perduto Covid-19 (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti) in relazione alle attività ammesse al contributo stesso. 

Al riguardo, si rammenta che i due requisiti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 25, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, andranno determinati in relazione all'ammontare dei ricavi e del fatturato direttamente riferibili esclusivamente all'attività autonoma posta in essere dal consorzio".

Per quanto riguarda le modalità di restituzione e l'applicazione o meno delle sanzioni, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che la stessa circolare n. 25/E ha chiarito che "con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020, sono state approvate le modalità attuative per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui articolo 25, comma 1, del Decreto. In particolare, al punto 3.6 è stato previsto che 'A seguito della presentazione dell'Istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell'Istanza, in tale ultimo caso con indicazione dei motivi del rigetto. Nel caso in cui l'Istanza sia stata accolta ai fini del pagamento non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia di cui al punto 3.5'. Fermo restando quanto stabilito al punto 6.1 del richiamato provvedimento, con la circolare n. 15/E del 13 giugno 2020 è stato precisato che, non si applicano le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, se è presentata una rinuncia prima che il contributo venga accreditato sul conto corrente bancario o postale". 

In base a quanto sottolineato, inoltre, secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 3 della legge n. 212 del 2000, secondo cui "3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria", non sono dovute le sanzioni anche nel caso in cui il contribuente, che abbia già fruito del contributo a fondo perduto, "solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 22/E del 2020 conosca di avere assunto un comportamento non coerente con i chiarimenti forniti con il menzionato documento di prassi. In tal caso, il soggetto che ha percepito il contributo non spettante restituirà tempestivamente il contributo e i relativi interessi utilizzando i codici tributo indicati nella risoluzione n. 37/E del 26 giugno 2020".

Alla luce di quanto stabilito, dunque, nel caso in cui non si tratti di un consorzio che svolge un'attività autonoma rispetto alle consorziate e che si sia indebitamente percepito il contributo a fondo perduto, con la sua risposta l'Agenzia delle Entrate ha confermato che è possibile restituire quanto percepito, comprensivo degli interessi, senza corresponsione delle sanzioni.

La restituzione del contributo a fondo perduto indebitamente recepito deve avvenire seguendo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020. Al punto 6.1, nello specifico, è stabilto che "le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, richieste ai sensi dell'articolo 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia di cui al punto 3.5, può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al periodo precedente, e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472. Con successiva risoluzione sono istituiti i codici tributo per effettuare i versamenti di cui ai periodi precedenti e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24".
 

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