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La scadenza dell'Imu 2020 quest'anno è stata fortemente condizionata dall'emergenza coronavirus. Non a caso dopo la proroga per la prima rata, anche per la seconda rata di dicembre 2020 sono state introdotte varie cancellazioni dell'Imu 2020 sulla seconda casa a causa del coronavirus.

Imu 2020, per il coronavirus cancellazione della seconda rata 

La domanda quando si paga l'Imu 2020 a causa del coronavirus non ha più una risposta così semplice. Già nel caso della prima rata o acconto c'èra stata una proroga per varie tipologie immobiliari. Anche per la seconda rata l'Imu è stata cancellata a causa del coronavirus. Ricordiamo che l'Imu è dovuta sulla seconda casa e sulla prima casa non di lusso.

Nel dettaglio l'emergenza del coronavirus ha portato a una cancellazione della seconda rata dell'Imu 2020 per le seguenti tipologie immobiliari:

  • Come previsto dal decreto agosto-  stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, immobili degli stabilimenti termali; rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e installazioni funzionali, come agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
  • Come previsto dal decreto Ristori: per gli immobili dove si svolgono le attività oggetto di restrizioni imposte dal Dpcm del 24 ottobre (bar,ristoranti, palestre, sale giochi) 

  • Come previsto dal decreto Ristori bis: per quegli immobili e le relative pertinenze dove si svolgano le attività riferite dai codici ATECO riportati nell'allegato 2 del suddetto decreto; solo per gli immobili i cui i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate; sempre quando gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto

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