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Cassa integrazione 2021, l’Inps illustra le novità per l’emergenza covid
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Con una recente circolare, l’Inps ha fornito una sintesi delle principali disposizioni e novità per quanto riguarda la cassa integrazione 2021. Vediamo quello che c’è da sapere sugli ammortizzatori sociali connessi all’emergenza covid.

La legge di Bilancio 2021, infatti, ha introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza covid, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020.

Nel dettaglio, i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza covid possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane.

La nuova disciplina, per la prima volta, differenzia l’arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti di cassa integrazione 2021. Più specificatamente, le 12 settimane - che rappresentano la durata massima di trattamenti richiedibile con causale “COVID-19” - devono essere collocate:

  • nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
  • nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.

Inoltre, si può accedere al nuovo periodo di trattamenti di cassa integrazione 2021 (12 settimane), a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31 dicembre 2020. Sarà quindi possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per causale COVID-19.

Per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione, ordinaria o in deroga, nonché di assegno ordinario, i datori di lavoro devono trasmettere la domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 L. 178/20”. Le domande di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (Cisoa) devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “CISOA L. 178/20”.

L’Inps ha sottolineato che le settimane di cassa integrazione 2021 possono essere richieste entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato il 28 febbraio 2021, ma la data dovrebbe slittare al 31 marzo con il decreto Milleproroghe.

Se l’istanza riguarda un arco di tempo a cavallo di più mesi, il regime di decadenza riguarda esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto; in queste ipotesi, l’istituto procede ad un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini di legge.

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