Analisi delle disposizioni per e-bike e monopattini: dai limiti tecnici di potenza alla sicurezza stradale prevista per il 2026
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Ragazza con bici e casco
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La diffusione capillare di biciclette a pedalata assistita e monopattini elettrici ha trasformato radicalmente il panorama della mobilità urbana quotidiana. Questi mezzi, scelti per la loro capacità di ridurre i tempi di spostamento e per il ridotto impatto ambientale, non sono più una presenza occasionale ma una componente stabile del traffico cittadino. 

Tuttavia, la loro integrazione richiede un rispetto rigoroso delle regole, che non si limitano alla sola circolazione sulle strade, ma coinvolgono anche la gestione degli spazi privati e di quelli comuni nei condomini. Informarsi a fondo sulle bici elettriche e capirne la normativa è di fondamentale importanza per garantire una convivenza armoniosa e la massima sicurezza per tutti gli utenti della strada.

Da quando è obbligatoria l'assicurazione sulle bici elettriche

Il tema dell’assicurazione obbligatoria sulla propria bici elettrica rappresenta uno dei punti più discussi nell'ambito della recente riforma della circolazione. Attualmente, la normativa italiana stabilisce una distinzione netta basata sulla natura tecnica del mezzo. 

Le biciclette a pedalata assistita (EPAC) che rispettano i limiti di legge - potenza massima di 250W e assistenza al motore che si interrompe al superamento dei 25 km/h - sono equiparate ai velocipedi tradizionali e non richiedono una copertura assicurativa obbligatoria. A tal proposito, il comma 1, dell'articolo 50, della legge 177 del 25 novembre 2024, di revisione del Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), stabilisce che: 

"I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW, o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h". 

Quando una bici elettrica deve avere l'assicurazione?

La situazione cambia radicalmente per i veicoli che superano tali soglie o che possono muoversi senza l'apporto fisico del conducente. Per i mezzi dotati di acceleratore indipendente o con potenze superiori, l'obbligo di assicurazione RC è già previsto in quanto i mezzi sono equiparati ai ciclomotori. 

Primo piano della ruota del motore della bici elettrica con pedale e ammortizzatore posteriore
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Sui monopattini elettrici, invece, il nuovo Codice della Strada prevede l'introduzione dell'obbligo assicurativo, la cui piena operatività resta subordinata all'emanazione dei decreti attuativi ministeriali. La necessità di una polizza non dipende dal desiderio del conducente, ma dalle dotazioni e dalle specifiche tecniche del costruttore. Pertanto, se il motore elettrico è autosufficiente, il mezzo perde la qualifica di bicicletta. 

In assenza di un obbligo legale per le e-bike standard, la stipulazione di una polizza privata rimane una scelta consigliata per coprire eventuali danni a terzi durante la circolazione urbana.

Bici elettriche e velocipedi, quali sono le differenze 

Peraltro, lo stesso articolo 50 del nuovo Codice della Strada stabilisce regole e dimensioni precise per quanto concerne i velocipedi, anche a pedalata assistita. Infatti, i commi 2 e 2-bis, prevedono che: 

"I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3,5 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. I velocipedi adibiti al trasporto di merci devono avere un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico × larghezza del piano di carico ? 0,3 × lunghezza del veicolo × larghezza massima del veicolo". 

"I velocipedi a pedalata assistita non rispondenti ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma 1 sono considerati ciclomotori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 97". 

L'ultimo comma dell'articolo contiene la normativa che riguarda i produttori di e-bike. Infatti, si prevedono sanzioni amministrative per chiunque fabbrichi, produca, ponga in commercio o venda velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dal comma 1.

Bici elettrica a 12 anni: quale sicurezza per i minori?

Sebbene per le biciclette elettriche standard non sia previsto un limite di età specifico, la normativa pone grande attenzione alla sicurezza dei soggetti più giovani e all'età minima per guidare una e-bike. Per esempio, a 12 anni si può guidare una bici elettrica

Secondo il Codice della Strada, l’età minima per guidare un veicolo a pedalata assistita è 14 anni. I bambini al di sotto di questa età possono comunque mettersi in sella a una e-bike, pur non potendo circolare su strade pubbliche, né piste ciclabili, ma solo su terreni privati e a discrezione del proprietario. 

Quali sono le nuove regole per le bici elettriche nel 2026

Secondo le regole del nuovo Codice della Strada, le bici elettriche, conformi all’articolo 50, non necessitano di targa, assicurazione o casco che, comunque, è obbligatorio solo per i minori di 18 anni. Tuttavia, è necessario rispettare:

  • il limite di velocità, fissato a 25 km/h quando il motore è in funzione;
  • l'obbligatorietà dell'uso delle piste ciclabili, laddove presenti;
  • l'accensione delle luci di posizione nelle ore serali e notturne.

Le nuove regole sulle bici elettriche in vigore nel 2026 si focalizzano soprattutto sulla visibilità e sulla riduzione del rischio di collisioni notturne o in condizioni meteorologiche avverse. Il legislatore ha introdotto requisiti più stringenti per le dotazioni di sicurezza che ogni mezzo deve avere a bordo per poter circolare legittimamente. Nella tabella di seguito si riportano le attrezzature ciclistiche richieste. 

Componente

Requisito normativo attuale

Luci anteriori

Obbligo di luce bianca o gialla attiva anche di giorno in caso di scarsa visibilità

Luci posteriori

Obbligo di luce rossa fissa sempre funzionante

Dispositivi acustici

Presenza obbligatoria di un campanello funzionante udibile a distanza

Sistema frenante

Freni efficienti e indipendenti su entrambe le ruote

Catadiottri

Obbligatori sui pedali e nella parte posteriore del mezzo

E-bike e Codice della Strada: cosa bisogna sapere 

Inoltre, la riforma prevede che gli automobilisti mantengano una distanza laterale di almeno 1,5 metri durante il sorpasso dei ciclisti, ove le condizioni della strada lo permettano. Questa misura mira a proteggere gli utenti vulnerabili della strada, troppo spesso vittime di incidenti causati da manovre troppo ravvicinate.

Le restrizioni riguardano anche i percorsi consentiti. Le nuove piste ciclabili devono essere realizzate preferibilmente sul bordo destro della carreggiata, evitando di ridurre, eccessivamente, gli spazi destinati agli altri veicoli. Si osserva, inoltre, un maggiore rigore nei controlli stradali per verificare la conformità dei mezzi in circolazione.

Primo piano di un ciclista che tiene una bici elettrica
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Quali sono le bici elettriche legali in Italia

Affinché un mezzo possa essere definito legale e circolare senza targa o patente, deve rispettare precisi parametri tecnici, fissati a livello europeo e recepiti dall'Italia. La questione se una bici elettrica di 500 watt è legale trova risposta negativa per quanto riguarda l'equiparazione ai velocipedi. Superando i 250W, infatti, il mezzo rientra automaticamente nella categoria dei ciclomotori. I criteri di legalità per le e-bike (EPAC) riguardano:

  • la potenza nominale continua del motore elettrico che non deve essere superiore a 0,25 kW (250W);
  • l'alimentazione del motore che deve ridursi progressivamente e interrompersi al raggiungimento dei 25 km/h;
  • l'assistenza del motore che deve attivarsi, esclusivamente, quando il conducente agisce sui pedali;
  • l'assenza di acceleratori che permettano la marcia autonoma del mezzo senza pedalata.

Bici elettriche modificate: quando il motore non è a norma

Allo stesso modo, l'interrogativo se una bici elettrica di 750 watt sia legale per la libera circolazione riceve una risposta chiara: potenze di questa portata trasformano l'e-bike in un veicolo a motore. Inoltre, la presenza di un comando che attivi il motore, a prescindere dalla pedalata, è il principale fattore di esclusione, operato dalla normativa, di una bici elettrica con acceleratore dalla categoria dei velocipedi. 

In Italia, tali modelli possono essere utilizzati solo se regolarmente immatricolati come ciclomotori, con conseguente obbligo di targa, assicurazione e possesso della patente di guida di categoria AM, conosciuta anche come "patentino".

Cosa dice la legge sulle biciclette elettriche

Il quadro giuridico che disciplina l'uso dei mezzi elettrici si estende oltre il Codice della Strada, toccando anche il Codice civile per quanto riguarda la gestione dei mezzi negli spazi abitativi. Infatti, l'articolo 1102 stabilisce che ogni condòmino può servirsi delle parti comuni, a patto di non alterarne la destinazione e di non impedire agli altri di farne pari uso. Le regole principali per la gestione dei mezzi includono:

  • il divieto di occupare stabilmente spazi destinati al passaggio, come scale e androni;
  • la possibilità di utilizzare i cortili condominiali per la sosta temporanea, se non diversamente stabilito dal regolamento;
  • l'obbligo di non creare intralci che possano compromettere la sicurezza degli altri residenti;
  • la necessità di delibere assembleari per l'installazione di rastrelliere fisse nelle zone comuni;
  • il rispetto della destinazione d'uso delle aree condivise per evitare conflitti tra vicini.

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