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Agevolazioni prima casa, riacquisto gratuito entro un anno non fa perdere i benefici
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La cessione dell’immobile acquistato usufruendo dell’agevolazione “prima casa”, prima del decorso di cinque anni dalla data dell’atto, non comporta la perdita del beneficio qualora il contribuente, entro un anno dall’alienazione, proceda al riacquisto a titolo gratuito di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. E’ questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 49/E dell’11 maggio 2015, che ha recepito quanto stabilito dalla Corte di Cassazione. Ma andiamo a vedere come si è arrivati a tale disposizione.

Nello specifico, la Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte I allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), in tema di agevolazione c.d. “prima casa” prevede che “in caso di ...  trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte”.

Tuttavia, la disposizione in esame prevede altresì che “le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.

In pratica, “il trasferimento dell’immobile acquistato usufruendo dell’agevolazione c.d. ‘prima casa’, prima del decorso di cinque anni dalla data dell’atto, comporta la decadenza dal regime di favore fruito. La perdita del beneficio non opera qualora il contribuente, entro un anno dall’alienazione effettuata prima del decorso del quinquennio, proceda all’acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.

Diversi documenti hanno stabilito e precisato che la decadenza dal beneficio è impedita dal solo acquisto “a titolo oneroso” di altra casa di abitazione entro un anno dalla cessione dell’immobile acquistato con le agevolazioni. Ma con la sentenza 26 giugno 2013, n.16077, la Corte di Cassazione ha chiarito che “... il punto n. 4  Nota II bis Parte Prima della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986...espressamente riconosce l’agevolazione sia ai trasferimenti onerosi e sia a quelli gratuiti. Laddove, il medesimo punto n. 4..., in fondo, quando stabilisce che pel mantenimento dell’agevolazione   debba procedersi all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale’ non dice diversamente, giacché, come noto, ‘acquisto’ è sia quello oneroso che quello gratuito”.

Del resto, affermano ancora i giudici, “l’art. 7 L. 448 del 1998, cit. che riconosce un credito d’imposta in caso di trasferimento infraquinquennale con successivo acquisto entro l’anno sia quando il nuovo acquisto è oneroso sia quando è gratuito, ha senso soltanto se il beneficio 'prima casa' può mantenersi  anche in caso l'acquisto della nuova abitazione, entro un anno dall'alienazione della prima, possa esser  gratuito” (in senso conforme anche Cass. sent. 12 marzo 2014, n. 5689). Un orientamento poi ribadito.

In  conclusione,  alla  luce  dei  principi  affermati  più  volte  di  recente  dalla giurisprudenza di legittimità, si deve ritenere che in caso di rivendita dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile – entro un anno dall’alienazione – è idoneo ad evitare la decadenza dal beneficio. Resta fermo l’ulteriore requisito dell’utilizzo del nuovo immobile come dimora abituale del contribuente come chiarito da ultimo con circolare n. 31/E del 7 giugno 2010 e confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 10 aprile 2015, n. 7338. 

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2 Commenti:

elisa
16 Maggio 2015, 15:53

Articolo interessante. Non accenna ai casi in cui il beneficiario delle agevolazioni, pur rivendendo l' immobile prima ancora di renderlo residenza(cioè dopo pochi mesi) abbia saldato le imposte in modo di non ricevere sanzioni. Sono trascorsi anni, potrebbe ancora richiedere le agevolazioni in caso di acquisto? grazie

elisa
16 Maggio 2015, 15:53

Articolo interessante. Non accenna ai casi in cui il beneficiario delle agevolazioni, pur rivendendo l' immobile prima ancora di renderlo residenza(cioè dopo pochi mesi) abbia saldato le imposte in modo di non ricevere sanzioni. Sono trascorsi anni, potrebbe ancora richiedere le agevolazioni in caso di acquisto? grazie

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