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Locazione: non sono mai vessatorie le clausole contenute nel contratto tra le parti
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Le clausole contenute in un contratto di locazione non possono mai considerarsi "vessatorie". Secondo una sentenza del Tribunale di Milano la disciplina sulla vessatorietà delle condizioni generali del contratto, prevista dall'articolo 1341 del c.c, non si applica nel caso di "un negozio individuale" (qual è il contratto di affitto) stipulato tra locatore e conduttore.

La sentenza n 431/1998 è stata pronunciata in seguito a un'opposizione a un decreto ingiuntivo, con il quale il proprietario di un appartamento chiedeva all'inquilino il pagamento di una somma a titolo di rimborso per le spese condominiali da lui versate. Il conduttore aveva eccepito davanti al giudice la vessatorietà di una clausola del contratto di locazione, lamentandone la nullità e l'efficacia in quanto non sottoscritta: ovvero l'articolo 8 che prevede che sia a carico dell'inquilino il compenso dell'amminstratore condominiale e il premio della polizza assicurativa.

Secondo il Tribunale, infatti, quello di locazione è un patto individuale tra inquilino e proprietario e ad esso non si applica la disciplina codicistica, che invece trova applicazione in contratti che contengono condizioni generali, ovvero clausole destinate a valere per una serie indeterminata di rapporti.

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