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E’ il contribuente a pagare per il ritardo della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche se l’adempimento era stato affidato a un professionista. Spetta, infatti, al contribuente controllare che il mandato conferito sia stato adempiuto nei tempi e nei modi previsti. Ad affermarlo la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 11832/2016, che ha accolto il ricorso avanzato dall’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza con cui la competente Ctr aveva escluso le sanzioni irrogate al contribuente per effetto del mancato tempestivo deposito delle dichiarazioni dei redditi, poiché ascrivibile alla condotta del commercialista dallo stesso incaricato a compiere tale incombente.

Secondo gli Ermellini si tratta di una decisione errata. Nel dettaglio, i giudici precisano che “in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, richiede la consapevolezza del contribuente in ordine al comportamento sanzionato, condotta che non deve essere necessariamente dolosa, sanzionando la legge anche la mera negligenza”.

Gli obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi e alla tenuta delle scritture non possono considerarsi assolti da parte del contribuente con il mero affidamento delle relative incombenze a un professionista, richiedendosi altresì anche un’attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento dell’incarico ricevuto.

Ciò vuol dire, quindi, che l’affidamento a un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione fiscale a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto.

Il contribuente ha l’obbligo di presentare correttamente e fedelmente la dichiarazione, di redigerla in modo fedele e di fare i versamenti dovuti in base ad essa. Quando si rivolge a un intermediario abilitato per la compilazione e la trasmissione (o per la sola trasmissione) telematica del modello, è preciso obbligo del contribuente far si che la dichiarazione sia correttamente e fedelmente compilata e tempestivamente presentata.

Nel caso di specie, la Ctr non si è attenuta ai superiori principi escludendo la sanzione irrogata dall’Ufficio sul solo presupposto che l’inadempimento all’obbligo di deposito tempestivo della dichiarazione Iva era dipeso unicamente dal commercialista, addossando sull’ufficio la dimostrazione della prova della negligenza o leggerezza del contribuente.

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