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E’ possibile presentare il 730 integrativo di quello consegnato nei termini con riferimento all’anno d’imposta 2015 entro il 25 ottobre. Il modello deve essere inoltrato nei casi in cui il contribuente si avvede di non aver fornito tutti i dati per la compilazione del 730 originario e la correzione, e/o la rettifica comportano un maggior credito e/o un minor debito.

Il modello 730 integrativo deve passare obbligatoriamente attraverso l’intermediazione di un Caf o di un professionista abilitato e deve essere esibita tutta la documentazione di supporto necessaria (Cu, spese detraibili/deducibili) per il controllo della conformità. Non è possibile usufruire dei servizi telematici delle Entrate.

La presentazione del 730 integrativo ha il vantaggio di consentire che il rimborso residuo derivante dall’integrazione possa essere gestito direttamente dal datore di lavoro con il conguaglio in busta paga del dipendente, senza la necessità di dover chiedere rimborsi. L’accredito avverrà nel primo stipendio utile corrisposto nel corso del mese di novembre.

Nel caso in cui si presenti il 730 integrativo per modifiche e/o integrazioni di dati presenti nel modello originario da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito, o un’ imposta pari a quella determinata con il modello precedente, si deve barrare il codice 1 nella casella “730 integrativo” del frontespizio della dichiarazione.

Nel caso in cui si presenti il 730 integrativo per la modifica e/o integrazione di dati presenti nel modello 730 precedentemente presentato che riguardano esclusivamente le generalità del sostituto d’imposta (codice 2, casella “730 integrativo”), l’errata indicazione dei dati del sostituto d’imposta non ha permesso il rimborso. Il modello integrativo ha il solo scopo di permettere le operazioni di conguaglio.

Il 730 integrativo può essere presentato poi per modifiche e/o integrazioni di dati presenti nel modello 730 originario relativi sia al sostituto d’imposta che ad altri dati della dichiarazione (come oneri deducibili e/o detraibili) da cui scaturiscono un maggior credito o un minor debito o un’ imposta pari a quella determinata con il 730 originario (codice 3 casella “730 integrativo”).

In ognuno dei tre casi si presenta un modello 730 nuovo e completo in ogni sua parte, che va a sostituire in tutto e per tutto a quello originario.

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