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Ristrutturazione condomini, quando inviare all’Agenzia delle Entrate i dati per la precompilata
GTRES

I dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata, devono essere trasmessi entro il 28 febbraio di ciascun anno. A specificarlo il decreto del Mef pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.296 del 20 dicembre 2016.

Nel dettaglio, con il decreto del 1º dicembre il Ministero dell’Economia e delle Finanze disciplina i termini e le modalità per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie e dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata.

L’art. 2 del provvedimento – intitolato “Trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali” – stabilisce che “ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate, a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento allìacquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini”.

L’art. 3 – “Modalità di trasmissione telematica” – dispone che le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

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