
Nei lavori di ristrutturazione edilizia nella maggior parte dei casi si applica il regime ordinario dell'Iva al 22%, ma ci sono casi in cui si può usufruire dell'imposta agevolata al 10%. Vediamo quali sono.
A chiarire la situazione è stata la sentenza del Consiglio di Stato n 4381 del 21 settembre 2015. Secondo la sentenza del Consiglio in caso di vendita di immobili soggetti a frazionamento l'Iva in edilizia è al 10% e non al 22%. Questo considerando che il frazionamento è un intervento di ristrutturazione.
Lo spartiacque è il 12 novembre 2014, data dell'entrata in vigore del decreto legge 133/2014 Sblocca Cantieri, che ha ampliato la categoria edilizia della manutenzione straordinaria. Agli interventi di frazionamento e accorpamento realizzati prima non si applica quindi l'Iva agevolata.
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