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Dalla prima casa alle polizze vite: i sette beni che neanche il nuovo Fisco potrà pignorarti
GTRES

Con il passaggio da Equitalia alla nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione, ci sono cose che non cambiano. Tra queste quei beni, dalla casa al conto corrente, che non sono pignorabili, a meno che non siano presenti specifiche condizioni. Vediamo i sette beni che neanche il nuovo Fisco potrà toglierti.

  • La casa - l'immobile non si puo' pignorare se il debitore non possiede altri, vi stabilisce la residenza e si tratta di un'abitazione non di lusso. Per debiti superiori ai 20mila euro, ma inferiori a 120mila euro, è possibile l'iscrizione dell'ipoteca, ma non la vendita all'asta. Per quanto riguarda gli altri immobili è possibile il pignoramento solo è il debito è uguale o superiore ai 120 mila euro e la somma degli immobili posseduti dal debitore è uguale o superiore a 120mila euro.
  • Stipendio - Il pignoramento dello stipendio è possibile fino a un massimo di un quinto nel caso sia ancora presso il datore di lavoro o sia stato già accreditato in banca. In quest'ultimo caso, pero', non puo' toccare tutti i risparmi accumulati se sono inferiori a 1.344,21 euro.
  • Pensione - La pensione puo' essere pignorata fino a un massimo di un quinto sia nel caso sia ancora presso l'ente di previdenza, sia nel caso sia stato già accreditato in banca. In quest'ultimo caso, pero' deve essere salvaguardato il minimo vitale, pari a 1,5 volte l'assegno sociale, ovvero 672,10 euro.
  • Beni di famiglia - Alcuni beni sono considerati assolutamente impignorabili. Si tratta dei: letti, tavoli da pranzo con le sedie, armadi guardaroba, cassettoni, frigorifero, stufe, fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, lavatrice, utensili di casa e di cucina.
  • Auto di lavoro - Se l'auto serve al debitore per lo svolgimento della sua attività lavorativa non puo' essere predisposto il fermo auto.
  • Polizze di vita - Assolutamente impignorabili.
  • Conto corrente o casa cointestati - Possono essere pignorati entro il massimo del 50%. Se il bene puo' essere diviso in natura per la metà allora si procede in tal senso, altrimenti si vende per intero e la metà del ricavato viene restituita al contitolare non debitore.
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