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Invio documentazione enea bonus risparmio energetico, i chiarimenti del Fisco
GTRES

Nella risposta a un quesito pubblicato sulla rivista online Fisco Oggi, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'invio all'Enea della documentazione necessaria per usufruire del bonus relativo ai lavori di riqualificazione energetica di un immobiliare.

In particolare il quesito posto riguardava il decorrere del termine dei 90 giorni per inviare la documentazione all'Enea. l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che, per usufruire della detrazione Irpef relativa agli interventi di riqualificazione energetica, entro 90 giorni dalla fine dei lavori è necessario trasmettere all’Enea la copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (prodotto da un tecnico abilitato) e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

I 90 giorni di tempo per l’invio della documentazione decorrono dal giorno del collaudo dei lavori, a nulla rilevando il momento (o i momenti) di effettuazione dei pagamenti (risoluzione n. 244/E dell’11 settembre 2007, paragrafo 3). Nell’ipotesi in cui, in virtù del tipo di intervento, non sia richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Invece, non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione (circolare n. 21/E del 23 aprile 2010, paragrafo 3.1). 

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