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Modello 730/2020, le detrazioni per il risparmio energetico
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Nella dichiarazione dei redditi di quest'anno è possibile detrarre le spese effettuate per aumentare l'efficienza energetica del proprio immobile. Vediamo come funziona la detrazione per le spese di risparmio energetico del modello 730 per il 2020.

A chi spettano le detrazioni risparmio energetico?

Possono fruire della detrazione per il risparmio energetico sia coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico, sia i condòmini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali.

Ha diritto alla detrazione per il risparmio energetico anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano intestati a lui. In caso di vendita o di donazione dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione per il risparmio energetico non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica o al donatario.

Nel caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione per il risparmio energetico si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile. In questi casi, l’acquirente o gli eredi possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua a condizione che le spese siano state sostenute nell’anno 2008.

L’inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche se la locazione o il comodato cessano.

Qual è la percentuale di detrazione?

La percentuale di detrazione per il risparmio energetico nel 730 2020 è pari al:

  • 50 per cento, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A, acquisto e posa in opera di schermature solari, aquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse;
  • 55 per cento, per le spese sostenute dal 2008 al 5 giugno 2013;
  • 65 per cento, per le spese sostenute dal 2015 al 2017 per acquisto e posa in opera di schermaturesolari, acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse; dal 2008 al 2019 per intervento di riqualificazione energeticasu edificio esistente (no climatizzatori invernali con caldaie abiomasse), intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi), intervento di istallazione di pannelli solari - collettori solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale; dal 2016 al 31 dicembre 2019 per acquisto, installazione e messa in operadi dispositivi multimediali per controllo da remoto; dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori.
  • 70 e 75 per cento, dal 2017 al 31 dicembre 2019 per interventi sull’involucro di parti comuni degli edificicondominiali esistenti e interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti.
  • 80 e 85 per cento, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe del rischio sismico e interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di due classi del rischio sismico.

Per le spese sostenute dal 2011 al 2019 la detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l’assistenza fiscale.

Le spese sostenute nel 2008 possono essere ancora detratte se dal 2011 al 2017 si è acquistato, ricevuto in donazione o ereditato unimmobile, oggetto di lavori nel corso del 2008, e se si è provveduto a rideterminare il numero delle rate (dieci) scelte da chi aveva sostenuto la spesa.

I documenti necessari per le detrazioni risparmio energetico

I documenti per usufruire della detrazione per il risparmio energetico sono i seguenti:

  • la fattura dell’impresa che esegue i lavori;
  • l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti.
  • l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che contiene i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio ed è prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. 
  • la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell’intervento di cui all’allegato F può essere compilata anche dall’utente finale.

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all’Enea telematicamente i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informa-tiva). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione. Se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’Enea, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, all'Enea, specificando come riferimento: “Detrazioni fiscali-riqualificazione energetica”.

Le detrazioni devono essere inserite dai righi E61 e E62 del modello 730. In particolare è necessario indicare

  • Colonna 1 (Tipo intervento)
  • Colonna 2 (Anno)
  • Colonna 3 (periodo, solo se gli interventi sono stati effettuati nel 2013)
  • Colonna 4 (Casi particolari)
  • Colonna 5 (Periodo 2008 - Rideterminazione rate)
  • Colonna 7 (Numero rata)
  • Colonna 8 (Importo spesa)

 

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