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Registrazione del preliminare di compravendita, quali le imposte dovute?
GTRES

Il contratto preliminare  è l'accordo con il quale venditore e acquirente si impegnano a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita. Il contratto deve avere forma scritta e deve essere registrato entro 20 giorni dalla sottiscrizione, trenta giorni se la stipula è avvenuta tramite notaio. Vediamo quali sono le imposte che devono essere corrisposte.

Per la registrazione devono essere corrisposte:

  • l’imposta di registro di 200 euro, indipendentemente dal prezzo dellamcompravendita
  •  l’imposta di bollo, nella misura di 16 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe (se il contratto è formato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata l’imposta di bollo è invece di 155 euro).

Quando il preliminare prevede un pagamento, è dovuta, inoltre, l’imposta di registro proporzionale pari:

  • allo 0,50% delle somme previste a titolo di caparra confirmatoria
  •  al 3% delle somme previste a titolo di acconto sul prezzo di vendita

In entrambi i casi, l’imposta pagata con il preliminare sarà poi detratta da quella dovuta per la registrazione del contratto definitivo di compravendita. Nel caso in cui l’imposta proporzionale versata per la caparra confirmatoria e per gli acconti di prezzo risulti superiore all’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo, spetta il rimborso della maggiore imposta versata per la registrazione del contratto preliminare.

Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di registrazione del contratto definitivo. La domanda di rimborso deve essere presentata all'ufficio che ha eseguito la registrazione. Nel caso in cui nel contratto prelimiare non è specificato a che titolo sono state corrisposte le somme, queste vengono considerare acconti sul prezzo di vendita.

Contratto preliminare soggetto a IVA

Nel caso in cui il contratto preliminare sia soggetto a Iva, il trattamento fiscale varierà a seconda che preveda il versamento di una somma a titolo di acconto o di caparra confirmatoria.

  • Versamento dell'acconto: si tratta di un'anticipazione del corrispettivo pattuito e va fatturato con addebito dell'Iva. L'imposta di registro sarà dovuta in misura fissa (200 euro)
  • La caparra confirmatoria non è soggetta ad iva, perché non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni. L'imposta di registro sarà proporzionale (0,50%).
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1 Commenti:

Tecnocasa Affi
22 Agosto 2018, 17:30

contratto preliminare soggetto a IVA all'atto del rogito si recupera solo la caparra o anche l'acconto versato?

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