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ipoteca giudiziale
GTRES

Se un’ipoteca viene iscritta presso l’ufficio della riscossione senza che il contribuente sia stato avvisato, l’ipoteca stessa è nulla. Lo ribadisce la sentenza 1270/2/18 della Ctr Toscana, che ha sentenziato a favore di una contribuente che si è vista raggiungere da un’ipoteca sulla casa a propria insaputa.

Il debitore, secondo la sentenza, va sempre avvisato dell’intenzione di iscrivere l’ipoteca da parte di un creditore, e gli va lasciato un periodo di 30 giorni necessario a rispondere all’istanza con le proprie osservazioni, oppure ad effettuare il pagamento.

Il caso in questione vedeva una signora che, all’atto del matrimonio nel 1997, aveva costituito un fondo patrimoniale con il coniuge, nel quale era stata conferita la propria abitazione principale. La contribuente aveva poi ricevuto cartelle di pagamento per oltre 730 mila euro da Equitalia, oggi rinominata Agenzia delle Entrate – Riscossione, che di conseguenza aveva ipotecato la sua casa.

Ipoteca che tuttavia contravveniva all’articolo 77 del Dpr 602/1973, secondo cui l’intenzione di iscrivere un’ipoteca va comunicata al contribuente, al quale va concesso un termine per il pagamento o per presentare le proprie osservazioni.

Ricordiamo anche che l’iscrizione di un’ipoteca su un immobile facente parte di un fondo patrimoniale è legittima quando il debitore non provi che i mancati pagamenti siano dovuti a cause diverse dalle proprie esigenze familiari. Diversamente, l’ipoteca è illegittima. 

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