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Fattura elettronica 2019, alcuni chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
GTRES

Dal 1° gennaio 2019 entra in vigore l’obbligo di fattura elettronica, anche se l'Associazione Nazionale dei Commercialisti ha chiesto una prova. Nel frattempo l’Agenzia delle Entrate ha spiegato come comportarsi con i consumatori finali e con coloro che rientrano nei regimi esonerati.

Proroga fattura elettronica 2019

L’ANC, intanto, ha depositato un ricorso contro l’Agenzia delle Entrate per il differimento dell’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica. Il motivo? La scarsa tutela della privacy per le imprese e i titolari di partita Iva che a breve saranno tenuti all’obbligo di fattura elettronica. Tale misura infatti prevede una raccolta massiva di dati e informazioni commerciali che metterebbero a rischio la sicurezza di un intero sistema economico.

Fattura elettronica, come funziona

Dal 2019 anche i professionisti saranno obbligati ad emettere fattura elettronica anche ai cittadini senza partita Iva. Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate nelle Faq pubblicate in merito, in base a quanto sancito dall’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15, l’operatore Iva residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.

Tanto i consumatori finali persone fisiche, come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere la fattura elettronica emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo Pec (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).

Gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l’obbligo di emettere la fattura elettronica; di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la Pec ovvero un codice destinatario con cui ricevere la fattura elettronica.

Per quanto riguarda le fatture ricevute da un soggetto passivo Iva che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l’obbligo di comunicazione “spesometro”.

Fattura elettronica 2019, la guida dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione una guida, scaricabile in formato Pdf, in cui vengono specificate le regole definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito internet della stessa Agenzia delle Entrate.

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