Le aree scoperte demaniali affidate in concessione sono soggette al pagamento dell’Ici e dell’Imu. Vediamo perché.
Con l’ordinanza 10287 del 12 aprile 2019, la Cassazione ha affermato che le aree scoperte demaniali affidate in concessione sono soggette al pagamento dell’Ici e dell’Imu, in quanto si tratta di unità immobiliari autonome potenzialmente produttive di reddito. Non possono, infatti, essere inquadrate catastalmente nella categoria E, tra gli immobili esenti, poiché queste aree hanno un’autonomia funzionale e reddituale e sono indispensabili al concessionario di beni demaniali per lo svolgimento della sua attività.
Con questa pronuncia, i Supremi giudici hanno accolto le tesi del Comune di Genova, che ora incasserà 2 milioni di euro per 5 annualità di Imu arretrate, oltre agli interessi.
Secondo i giudici di legittimità, “le aree scoperte di un terminal portuale, destinate all’esercizio di un’attività imprenditoriale, come nella specie, e produttive di reddito, costituiscono unità immobiliari imponibili ai fini Ici”. La medesima regola, chiaramente, è applicabile all’Imu.
In base a quanto affermato dalla Cassazione, le aree cosiddette “scoperte” non sono classificabili in categoria E poiché sono indispensabili “al concessionario di aree demaniali per lo svolgimento della sua attività”. Ogni area suscettibile di costituire un’autonoma unità immobiliare “potenzialmente produttiva di reddito” è soggetta a imposizione.
La pronuncia richiama l’articolo 2, comma 40 del dl 262/2006, convertito dalla legge 286/2006, in base al quale nelle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati a uso industriale, commerciale e via dicendo, qualora abbiano autonomia funzionale e reddituale.
Queste tipologie di unità immobiliari, di conseguenza, per le loro stesse caratteristiche non possono essere riconosciute esenti. Al contrario, tali tipologie di unità immobiliari – anche se utilizzate per finalità istituzionali dell’ente che ne è titolare – sono proprio idonee a produrre un reddito. In qualità di soggetto passivo (dal 2001 l’obbligo di pagamento delle imposte locali si è trasferito dal titolare dell’immobile a colui che detiene il possesso nella qualità di concessionario), spetta al concessionario di aree demaniali il pagamento dell’Ici e dell’Imu.
per commentare devi effettuare il login con il tuo account