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Bonus energetico alle immobiliari, una sentenza della Cassazione cambia lo scenario
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Una recente sentenza apre, per la prima volta, alla possibilità di usufruire del bonus riqualificazione energetica per immobili di società immobiliari non utilizzati direttamente.

Il contenzioso si è sempre giocato sulla legittimità o meno della detrazione d’imposta del 55-65% per interventi di riqualificazione energetica (legge n. 296/2006) eseguiti su immobili diversi da quelli strumentali utilizzati direttamente da una società immobiliare. Ora la Cassazione sembra accogliere la tesi sostenuta dai contribuenti, aprendo di fatto alla possibilità per le immobiliari di accedere al bonus energetico.

Di fatto, l’articolo 2 del Dm 19 luglio 2007 riconosce il bonus ai soggetti titolari di reddito d’impresa, senza ulteriori specificazioni, per gli interventi realizzati su edifici e unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti, con l’unica precisazione che, in presenza di contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all’utilizzatore in base al costo sostenuto dalla società concedente.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha sempre negato la detrazione alle imprese che eseguono lavori su immobili diversi da quelli strumentali utilizzati direttamente o perché locati o perché costruiti per la vendita, nonostante l’opinione contraria diffusa in dottrina.

Per la Cassazione non c’è spazio per una presunta interpretazione sistematica volta a premiare i soli utilizzatori degli immobili. Anzi, la deroga prevista per gli immobili in leasing rafforza la conclusione raggiunta. Recentemente, quindi, la Suprema Corte ha dato il via libera alla fruizione del bonus energetico per i lavori di riqualificazione eseguiti sull’immobile concesso in locazione.

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