I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 93/E
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Sono previste due rate di pari importo
Previste due rate di pari importo GTRES

Il decreto fiscale ha previsto delle novità per il calcolo degli acconti Irpef, Ires e Irap. Vediamo cosa cambia.

Come evidenziato dalla risoluzione n. 93/E dell’Agenzia delle Entrate, “l’articolo 58 (Quota versamenti in acconto) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), in corso di conversione in legge, prevede che, a decorrere dal 27 ottobre 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge), ‘per i soggetti di cui all’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di  acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico’”.

Secondo quanto previsto, dunque, per i soggetti Isa e forfettari, “la misura dei versamenti della prima e della seconda rata degli acconti dovuti ai fini Irpef, Ires ed Irap, rimodulandoli in due rate di pari importo, vale a dire entrambe del 50 per cento, anziché 40 e 60 per cento”.

Per quanto riguarda la quantificazione degli acconti dovuti, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che “nella relazione illustrativa al decreto-legge n. 124 del 2019 è stato evidenziato che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è fatto salvo il versamento dell’eventuale prima rata di acconto ed è dovuta, quindi, la seconda rata nella misura del 50 per cento ovvero l’unico versamento nella misura del 90 per cento. In altri termini, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la seconda rata di acconto è dovuta in ogni caso nella misura del 50 per cento, a prescindere dalla data di versamento della prima rata nella misura del 40 per cento; quando invece l’acconto è dovuto in unica soluzione, la misura è del 90 per cento”.

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