La fondazione dell'Anci risponde alla circolare del Mef
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L'acconto dell'Imu 2020? Un rinvio è ancora possibile, parola dell'Ifel
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L'acconto Imu 2020 del 16 giugno? Un rinvio dei termini di pagamento è ancora possibile. A dirlo è la Fondazione Ifel, che risponde così alla risoluzione del Mef che toglieva ai Comuni la potestà di decidere sulla proroga della scadenza Imu 2020 almeno per la parte che corrisponde allo Stato.

Scadenza Imu 2020, proroga si o no?

Utilizzando lo schema di differimento dei termini messo a punto dall'IFEL molti Comuni avevano deciso nei giorni scorsi la proroga della scadenza per il pagamento della scadenza dell'Imu 2020, il cui acconto è previsto per il 16 giugno.

Ma lo schema di delibera non faceva nessuna distinzione tra le due quote dell'Imu, quella maggioritaria che spetta al Comune e quella che spetta allo Stato, relativa all'aliquota di base (7,6 per mille) dei fabbricati del gruppo castale D.

Con la risoluzione n 5 dell'8 giugno, il Mef ha risposto ricordando che il Comune non poteva decidere il differimento dei termini della scadenza Imu 2020 dell'acconto sulla quota Imu di spettanza statale. Ora è l'Ifel a intervenire nuovamente dicendo che la pronuncia del Mef non comporta alcun cambiamento degli effetti delle decisioni comunali di un rinvio o proroga dell'acconto Imu 2020. Nello specifico distingue due diverse situazioni:

1) I Comuni che hanno seguito lo schema proposto dall’IFEL, si sono limitati a disporre nuovi termini per il pagamento dell’IMU tout court, senza alcun espresso riferimento alla quota comunale ed alla quota statale. Secondo l’orientamento ministeriale, questo aspetto deve essere invece puntualizzato, così da far valere il più limitato perimetro di azione che risulterebbe concesso alla potestà comunale. In tal caso, è sufficiente un comunicato sul sito istituzionale del Comune che evidenzi che i nuovi termini devono intendersi riferiti alla sola quota comunale, per quanto precisato nella risoluzione n. 5 dell’8 giugno 2020. La sufficienza del comunicato deriva da una considerazione essenziale: l’aver fissato, ad esempio, al 30 settembre la scadenza di pagamento per i contribuenti che certificano situazioni di disagio economico causato dalla situazione emergenziale, senza applicazione di sanzioni ed interessi, non comporta una moratoria generalizzata, ma è la diretta conseguenza della facoltà, pur limitata alla quota comunale dell’IMU, di differimento termini recata dal co.777 della legge n. 160/2019;

2) Se il provvedimento di differimento contiene in modo esplicito il differimento del pagamento dell’IMU relativa ai fabbricati D di pertinenza statale, il Comune può procedere alla revoca parziale del provvedimento, che potrà essere disposta con delibera di giunta da sottoporre alla ratifica consiliare entro il 31 luglio, termine ultimo previsto per l’approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni (anche se il bilancio 2020 fosse stato già approvato). La revoca parziale, debitamente e tempestivamente pubblicizzata, anche con riferimento al termine ordinario del 16 giugno, risponde ad un criterio di autotutela che il Comune può adottare per evitare ipotesi di comportamento irregolare.

Nel caso in cui la delibera fosse in corso di approvazione, il Comune può emendarla in sede di esame consiliare, stralciando l'eventuale differimento della scadenza Imu 2020 della quota spettante allo stato.

Ma c'è anche una terza ipotesi profilata dall'Ifel in merito all'acconto Imu 2020:  il caso in cui il Comune intenda far valere una posizione di esteso e non condizionato differimento dei termini di pagamento, ritenendo infondata la limitazione della potestà regolamentare comunale che promana dalla risoluzione ministeriale. Tale posizione appare coerente con il tenore letterale del citato comma 777, ma, a fronte del diverso orientamento espresso dal Mef, potrebbe tuttavia essere oggetto di formale contestazione, nelle forme previste dall’articolo 52, comma 4, del d.lgs. n. 446/1997, che prevede, in caso di non ottemperanza alla richiesta di adeguamento, la possibilità che il Mef impugni il provvedimento avanti il Tribunale amministrativo.

 

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