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Chiarimenti Inps
I chiarimenti Inps sul bonus bebè GTRES

Con il messaggio 3104/2020 l'Inps ha fornito chiarimenti in merito alla domanda per il bonus bebè 2020. Ecco quanto reso noto.

Nello specifico, con il messaggio 3104/2020 l'Inps ha fornito "chiarimenti e precisazioni sui criteri istruttori vigenti relativamente alle domande di assegno riferite agli eventi di nascite, adozioni e affidamenti preadottivi avvenuti nelle diverse annualità (dal 2017 al 2020)" e ha fornito "indicazioni sulla sospensione dei termini di cui all'articolo 34 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. 'Cura Italia', convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27".

In merito, in particolare, alla sospensione dei termini introdotta dall'articolo 34 del decreto legge 18/2020, l'Inps ha sottolineato quanto segue:

"L'articolo 34 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 c.d. Cura Italia ha previsto che: 'In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'Inps e dall'Inail è sospeso di diritto. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione'.

La disposizione di cui all'art. 34 citato deve essere necessariamente raccordata con quanto disposto dalla disciplina specifica in materia di assegno di natalità e letta alla luce del contesto correlato all'emergenza sanitaria da Covid-19 e della ratio e funzione del complesso normativo emanato in conseguenza del predetto contesto epidemico.

In tale ottica, deve, infatti, anzitutto, ricordarsi che, in materia di assegno di natalità (cfr. la legge n. 190/2014 e le successive disposizioni), il Dpcm 27 febbraio 2015 ha previsto un termine di 90 giorni dall'evento (nascita/adozione/affidamento preadottivo) per la presentazione della domanda. Pertanto, in via generale, se la domanda di bonus bebè viene presentata tempestivamente entro 90 giorni dall'evento, ad esempio dalla nascita, la prestazione decorre dalla nascita stessa se, invece, la domanda è tardiva (oltre i 90 giorni dalla nascita), il beneficio spetta dalla data (successiva) della  domanda con la perdita di tutte le mensilità arretrate.

Ciò posto, nella fase di emergenza legata al Covid-19, al termine di 90 giorni di cui al Dpcm del 27 febbraio 2015, deve ritenersi applicabile la 'sospensione' per effetto di quanto previsto nell'articolo 34 del decreto-legge n. 18/2020, alla luce delle ragioni sopra indicate.

Da quanto sopra esposto deriva che, per le nascite/adozioni/affidamenti preadottivi verificatisi nel periodo contemplato dall'articolo 34, ossia avvenuti dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020, il termine di 90 giorni, è rimasto sospeso in applicazione dell'articolo citato, e ha iniziato nuovamente a decorrere a partire dal 2 giugno 2020. Conseguentemente, tutte le domande di assegno riferite agli eventi verificatisi nel predetto periodo si considerano tempestive se presentate entro 90 giorni a partire dal 2 giugno 2020, ossia entro il 30 agosto 2020.

La medesima sospensione dei termini opera anche per gli eventi antecedenti al 23 febbraio 2020 (nascite/adozioni/affidamenti preadottivi), e cioè quelli avvenuti sin dal 25 novembre 2019 (ossia nei 90 giorni antecedenti alla data del 23 febbraio 2020). Anche per tali eventi il termine di 90 giorni si intende differito nel senso che le domande si considerano tempestive se presentate entro il 30 agosto 2020.

Deve considerarsi così del tutto superata, per effetto della normativa generale introdotta dall'articolo 34 del decreto-legge n. 18/2020, la disciplina transitoria introdotta dall'Istituto con il messaggio n. 1099/2020 di proroga dei termini di presentazione delle domande in relazione a nascite/adozioni/affidamenti avvenuti dal 1° gennaio 2020 all'11 marzo 2020".

C'è tempo dunque fino al 30 agosto 2020 per presentare la domanda per il bonus bebè relativa a nascite, adozioni, affidamenti avvenuti dal 25 novembre 2019 al 1° giugno 2020
 

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