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Rettifica della rendita catastale, a quali condizioni può avvenire?
GTRES

Se l’Agenzia delle Entrate rettifica la rendita catastale di un immobile, deve farlo fornendo adeguate motivazioni e in un lasso di tempo accettabile, per garantire il diritto di verifica e di replica al proprietario dell’immobile stesso. E’ questa la sostanza della sentenza  2866/4/2020 della Ctr Calabria, depositata il 2 novembre scorso.

Il contenzioso aveva origine dalla dichiarazione catastale di una centrale termoelettrica presentata nel 2007 con procedura Docfa e rendita proposta di 764.168, convalidata nello stesso anno dall’Agenzia del Territorio. Sette anni dopo, però, l’Agenzia delle Entrate ha notificato, senza adeguata spiegazione, una rettifica della rendita, aumentandola di un milione di euro circa.

Avendo riscontrato dei difetti nella completezza della rettifica, i giudici di appello hanno chiarito che l’atto di notifica che corregge le indicazioni di un contribuente deve invece contenere una adeguata motivazione, supportata da valutazione tecnica e comunque riportare le differenze riscontrate tra l’indicazione del cliente e quella dell’AdE sulla base delle quali una rettifica della rendita catastale avrebbe senso.

Questo per garantire al contribuente il diritto di verificare le voci indicate con chiarezza e potersi difendere eventualmente impugnando l’atto, nonché al giudice il modo di valutare correttamente il caso.

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