Non tutti i contribuenti sono chiamati a pagare la prima rata dell'Imu 2021. Anche per quest'anno infatti, alcune categorie di immobili - come alberghi e strutture ricettive oltre alla prima casa - e soggetti, quelli particolarmente colpiti dall'emergenza covid, sono beneficiari di un'esenzione dall'Imu 2021. Vediamo quali sono
Imu 2021, esenzione prima casa
La prima e più importante esenzione Imu 2021 è quella che riguarda la prima casa. Sono esenti dal pagamento dell'Imu 2021, sia esso acconto e saldo, gli immobili adibiti a prima casa non di lusso (ovvero che non appartengono alle categorie catastali A1/A8/A9)
Imu 2021 esenzione covid
Per tutelare le categorie maggiormente colpite dall'emergenza covid, sono state introdotte varie esenzioni dall'Imu 2021. In primis è stata la legge di bilancio 2021 a disporre l'esenzione Imu 2021 per covid per le strutture ricettive, come gli alberghi. Nello specifico:
- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi, pensioni) e relative pertinenze, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
- agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.
Successivamente, un emendamento al decreto Sostegni ha introdotto la seguente esenzione Imu 2021 sugli immobili, seconde case, a determinate condizioni
- titolari di partita IVA che siano residenti o domiciliati sul territorio italiano, i quali svolgono attività d’impresa, arte o professione oppure producono reddito agrario, i cui ricavi del 2020 abbiano subito una riduzione di almeno il 30% rispetto al 2019. In particolare, l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 deve essere stato inferiore di almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
- L'attività non deve essere cessata prima del 23 marzo 2021 e non vale l'esenzione per attività intraprese dal 24 marzo 2021 in poi. Farà fede la data di attivazione della partita IVA:
- I soggetti dovranno essere titolari di un reddito non superiore ai 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del primo Decreto Sostegni, ossia nell'anno 2019
- L'esenzione si applica soltanto agli immobili nei quali i soggetti esercitano l'attività d'impresa, quindi non sono esenti tutti gli altri immobili non funzionali alla stessa
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